La Legge di stabilità 2016 (L. 208/2015) all'art.1 commi 91-94; 97 ha introdotto per i soggetti titolari di reddito d'impresa e per gli esercenti arti e professioni la possibilità di godere del cd. super ammortamento o maxi ammortamento, quando effettuano investimenti in beni strumentali nuovi. La Legge di Bilancio 2017 ha successivamente prorogato l’agevolazione prevedendo che questa spettasse agli acquisti di beni strumentali nuovi, ad eccezione dei veicoli e degli altri mezzi di trasporto a deduzione limitata di cui all'art. 164 comma 1 lett. b) e b-bis) del TUIR, effettuati:
- entro il 31.12.2017;
- entro il 30.06.2018 purché entro il 31.12.2017 il relativo ordine risulti accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento di acconti in misura pari ad almeno il 20% del costo di acquisizione.
Per tale agevolazione, la legge di bilancio 2018 ha, successivamente, previsto la proroga anche per il 2018 per gli investimenti (in beni materiali strumentali nuovi) effettuati
- dal 1° gennaio al 31 dicembre 2018;
- entro il 30 giugno 2019, a condizione che entro il 31 dicembre 2018 il relativo ordine risulti accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento di acconti in misura almeno pari al 20% del costo di acquisizione.
Rispetto alla disciplina previgente del super ammortamento per il 2018 si segnalano le seguenti novità:
- la percentuale di maggiorazione del costo di acquisizione non è più del 40%, ma scende al 30%;
- è esclusa dall’agevolazione l’intera categoria dei veicoli richiamati dal comma 1 dell'art. 164 TUIR (fino al 2017 l’esclusione era limitata ai veicoli di cui alle lett. b e b-bis).
Super ammortamento in caso di affitto o usufrutto d'azienda
Un caso particolare riguarda i beni che hanno tutte le caratteristiche per poter usfruire del super ammortamento ma l'azienda è condotta in affitto o in usufrutto. Chiarimenti sono stati forniti dalle Entrate con la Circolare 23/E 2016, dove è stato chiarito che per prima cosa occorre distinguere tra le due seguenti ipotesi:
- è stata redatta una deroga convenzionale alle disposizione espresse nel Codice Civile all'art. 2561 che prevedono l' obbligo di conservazione dell’efficienza dei beni;
- non sia stato derogato l'art. 2561 del Codice Civile.
Il criterio generale infatti è che la detrazione spetti a colui che calcola e deduce gli ammortamenti, pertanto:
- nel primo caso è l'affittuario o l'usufruttuario che usufruisce della maggiorazione dei costi, in quanto è lui che calcola e deduce gli ammortamenti ai sensi dell’articolo 102, comma 8, del TUIR.
- nel secondo caso è il concedente che usufruisce della maggiorazione in quanto, in deroga all’articolo 2561 del Codice Civile, è lui che continua a calcolare gli ammortamenti ex art. 102 comma 8 TUIR.
Riferimenti normativi
Art. 2561 codice civile (Usufrutto dell'azienda). L'usufruttuario dell'azienda deve esercitarla sotto la ditta che la contraddistingue. Egli deve gestire l'azienda senza modificarne la destinazione e in modo da conservare l'efficienza dell'organizzazione e degli impianti e le normali dotazioni di scorte. Se non adempie a tale obbligo o cessa arbitrariamente dalla gestione dell'azienda, si applica l'art. 1015. La differenza tra le consistenze d'inventario all'inizio e al termine dell'usufrutto e' regolata in danaro, sulla base dei valori correnti al termine dell'usufrutto.
Art. 102, comma 8 TUIR (DPR 917/86) Per le aziende date in affitto o in usufrutto le quote di ammortamento sono deducibili nella determinazione del reddito dell'affittuario o dell'usufruttuario. Le quote di ammortamento sono commisurate al costo originario dei beni quale risulta dalla contabilita' del concedente e sono deducibili fino a concorrenza del costo non ancora ammortizzato ovvero, se il concedente non ha tenuto regolarmente il registro dei beni ammortizzabili o altro libro o registro secondo le modalita' di cui all'articolo 13 del decreto del Presidente della Repubblica 7 dicembre 2001, n. 435, e dell'articolo 2, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre 1996, n. 695, considerando gia' dedotte, per il 50 per cento del loro ammontare, le quote relative al periodo di ammortamento gia' decorso. Le disposizioni di cui al presente comma non si applicano nei casi di deroga convenzionale alle norme dell'articolo 2561 del codice civile, concernenti l'obbligo di conservazione dell'efficienza dei beni ammortizzabili.