La Legge di stabilità 2016 (L. 208/2015) ha introdotto all'art.1 commi 91-94 e 97, la maggiorazione ai fini delle imposte sui redditi del 40% del costo di acquisizione dei beni materiali strumentali nuovi e dei beni in leasing. Riepilogando le caratteristiche principale che i beni devono avere, esse sono:
- essere beni materiali strumentali
- essere beni nuovi
- essere acquisiti o presi in leasing dal 15 ottobre 2015 al 31 dicembre 2016.
La maggiorazione consiste in una deduzione extracontabile, non correlata alle valutazioni di bilancio. La Legge di stabilità 2017 (L.232/2016) ha previsto la proroga di questa agevolazione al 31 dicembre 2017 e ha anche introdotto il cd. iper ammortamento con una maggiroazione del 150% del costo per determinate categorie di beni.
Per tale agevolazione, la Legge di bilancio 2018 ha, successivamente, previsto la proroga anche per il 2018 per gli investimenti (in beni materiali strumentali nuovi) effettuati
- dal 1° gennaio al 31 dicembre 2018;
- entro il 30 giugno 2019, a condizione che entro il 31 dicembre 2018 il relativo ordine risulti accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento di acconti in misura almeno pari al 20% del costo di acquisizione.
Rispetto alla disciplina previgente del super ammortamento si segnalano le seguenti novità:
- la percentuale di maggiorazione del costo di acquisizione non è più del 40%, ma scende al 30%;
- sono esclusi dal perimetro di applicazione dell’agevolazione gli investimenti in veicoli a deducibilità limitata di cui ex art. 164, comma 1, lett. b), TUIR, i veicoli concessi in uso promiscuo ai dipendenti ex lett. b-bis) e quelli esclusivamente strumentali all’attività d’impresa e di uso pubblico di cui alla lett. a). Di fatto, quindi, l’esclusione dal beneficio riguarda l’intera categoria dei veicoli richiamati dal comma 1 del citato art. 164 (fino al 2017 l’esclusione era limitata ai veicoli di cui alle lett. b e b-bis).
Il super ammortamento per i beni in leasing
La prima cosa da ricordare quando si tratta il tema del super ammortamento per i beni in leasing è che la maggiorazione spetta solo per la quota capitale e non per l’intero canone di leasing.
La seconda cosa è se effettuare il calcolo utilizzando la durata civile o fiscale. Come chiarito dall'Agenzia delle Entrate, nella Circolare 23/E del 26 maggio 2016: " anche nel caso di un bene acquisito attraverso un contratto di leasing, la deduzione della maggiorazione non dipenda dal comportamento civilistico adottato dal contribuente, ma avviene in base alle regole fiscali stabilite dall’articolo 102, comma 7, del TUIR". Gli stessi concetti sono stati ripresi nella Circolare 4/E del 30 marzo 2017.
L'art.102, comma 7 del D.P.R 917/86 (TUIR) prevede la deduzione dei canoni di locazione finanziaria per un periodo non inferiore alla metà del periodo di ammortamento corrispondente al coefficiente stabilito dal decreto ministeriale 31 dicembre 1988.
Quindi:
- durata del contratto = periodo di deduzione civilistica dei canoni di leasing
- coefficienti del DM 1988 = periodo di deduzione fiscale dei canoni di leasing
Si possono verificare tre situazioni:
- la durata contrattuale coincide con quella minima individuata dall’art. 102, comma 7, del TUIR: →i canoni sono deducibili con lo stesso ritmo con cui sono imputati a conto economico;
- la durata contrattuale è superiore a quella minima individuata dall’art. 102, comma 7, del TUIR → i canoni sono deducibili sulla base dell’imputazione a conto economico, secondo il principio della previa imputazione al conto economico recato dall’art. 109, comma 4, del TUIR;
- la durata contrattuale è inferiore a quella minima individuata dall’art. 102, comma 7, del TUIR → i canoni sono deducibili in un arco temporale maggiore rispetto a quello di imputazione a conto economico.
Si verifica, dunque, un disallineamento tra i valori civili e fiscali delle quote di competenza di ciascun esercizio, con la necessità di effettuare le corrispondenti variazioni in aumento del reddito in sede di dichiarazione dei redditi.
Super iper ammortamento 2018 beni in leasing: casi particolari
Con la risoluzione 132/E del 24.10.2017 l'Agenzia delle Entrate ha fornito alcuni chiarimenti in merito alla possibilità di fruire della proroga del maxi ammortamento al 30.06.2018 e dell'iper ammortamento al 30.09.2018 per gli investimenti in leasing effettuati secondo particolari modalità. Si tratta del caso in cui, dopo aver effettuato l'ordine e versato al fornitore l'acconto di almeno il 20% del costo di acquisto del bene entro il 31.12.2017, l'investitore decida, successivamente a tale data:
- di acquisire il bene direttamente dal fornitore;
- di acquisire il bene in leasing.
Nel primo caso il maxi/iper ammortamento spetta in quanto, trattandosi di bene in proprietà, le condizioni relative all'ordine e all'acconto minimo risultano rispettate.
Nel secondo caso l'acquisto è effettuato dalla società di leasing, che poi lo concede in locazione al contribuente. In tale fattispecie l'investitore potrebbe alternativamente:
- compensare l'acconto versato al fornitore con il maxicanone iniziale da corrispondere alla società di leasing. Quest'ultima concederà il bene in locazione finanziaria ed effettuerà il pagamento al fornitore per la differenza. L'Agenzia delle Entrate ritiene che il contribuente possa fruire del maxi/iper ammortamento in quanto alla data del 31.12.2017 ha effettuato l'ordine e versato un acconto almeno pari al 20%. Risulta irrilevante, secondo l'Agenzia, che "l'impegno venga inizialmente assunto nei confronti del fornitore e che l'acconto, a seguito della compensazione si trasformi sostanzialmente in un maxicanone";
- ottenere la restituzione dell'acconto da parte del fornitore del bene. La società di leasing concederà in locazione finanziaria il bene all'investitore e pagherà, per intero, il fornitore medesimo. Anche in questo caso l'Agenzia delle Entrate ritiene, per gli stessi motivi riportati prima, che il contribuente possa fruire del maxi/iper ammortamento, a condizione però che, al momento della restituzione dell'acconto da parte del fornitore e di stipula del contratto di leasing, venga corrisposto al locatore un maxicanone in misura almeno parti a tale acconto, e venga inserito nel contratto di leasing il riferimento all'ordine originariamente effettuato con il fornitore del bene.