HOME

/

LAVORO

/

MATERNITÀ, FAMIGLIA, CONCILIAZIONE VITA-LAVORO

/

PERMESSI RETRIBUITI PER LUTTO O INFERMITÀ, QUANDO SPETTANO?

Permessi retribuiti per lutto o infermità, quando spettano?

Permessi retributi per lutto o grave infermità di un congiunto: la disciplina generale

Ascolta la versione audio dell'articolo

NORMATIVA

Ai sensi della Legge 08 marzo 2000 n. 53 e del D.M. 21 luglio 2000 n. 278 , ai lavoratori dipendenti pubblici o privati spetta un  permesso retribuito di tre giorni lavorativi all’anno in caso di decesso o di documentata grave infermità  di un congiunto e nello specifico:

  • del coniuge, anche legalmente separato,
  • di un parente entro il secondo grado, anche non convivente ovvero
  • di un soggetto componente la famiglia anagrafica del lavoratore stesso.

In via generale i  giorni di permesso, nel limite di tre giorni o della quota prevista dal Ccnl, devono essere utilizzati entro sette giorni dal decesso o dall’accertamento dell’insorgenza della grave infermità o della necessità di provvedere a conseguenti specifici interventi terapeutici.

N.B.:  i tre giorni l’anno sono relativi al lavoratore e non ai familiari cui si riferisce il permesso e,ad esempio, se nel corso dello stesso anno un lavoratore si trova a dover  affrontare due situazioni di grave infermità , avrà comunque diritto  a tre sole giornate di permesso ( il D.M. n. 278/2000 all’art. 4, c. 1, fa salve le  previsioni più favorevoli della contrattazione collettiva in materia).

Al fine di identificare al meglio la tipologia di “grave infermità” che  consente al lavoratore di richiedere  i  permessi,  il Ministero del lavoro e delle politiche sociali , in risposta ad un Interpello (Interpello n.16-2008), ha ricondotto la grave infermità` al genere dei gravi motivi di cui all’art. 2, c. 1, lett. d) del D.M. n. 278/2000, affermando però che le stesse patologie elencate nel D.M. rappresentano ‘‘figure sintomatiche’’ della grave infermità`. Tale elenco è quindi da considerarsi di validità “ relativa” e non “assoluta “ e , in ogni caso, il  certificato medico rilasciato dallo specialista della struttura ospedaliera o della ASL, oltre ad indicare la diagnosi clinica, ha natura medico-legale ed è quindi idoneo ad attestare la grave infermità.  

OBBLIGHI PER IL LAVORATORE

Per poter fruire del permesso il dipendente è tenuto a preavvisare il datore di lavoro dell'evento che gli consente di avere diritto al permesso medesimo  indicando i giorni nei quali avverrà l'assenza.

In caso di decesso di un parente, il lavoratore è tenuto a documentare tale evento con la relativa certificazione e , in alcuni casi, è ammessa anche l'autocertificazione.

Va sempre tenuto presente che al fine di una corretta applicazione pratica dell'istituto dei permessi per lutto/ grave infermità, è indispensabile consultare i contratti collettivi di riferimento che possono disciplinare  il procedimento per la richiesta , la durata e  la concessione dei permessi  o il loro diniego.

Questi  permessi  sono cumulabili con quelli previsti per l'assistenza delle persone invalide di cui all'art. 33 della Legge n.104 del 5 febbraio 1992 e successive modificazioni.

L'articolo continua dopo la pubblicità

Per approfondire l'argomento dei permessi retribuiti per lutto con esempi tratti dai principali  CCNLv, edi l'articolo completo nella CIRCOLARE DEL LAVORO n. 14 del 8.4.2016

Tag: LAVORO DIPENDENTE LAVORO DIPENDENTE MATERNITÀ, FAMIGLIA, CONCILIAZIONE VITA-LAVORO MATERNITÀ, FAMIGLIA, CONCILIAZIONE VITA-LAVORO

La tua opinione ci interessa

Accedi per poter inserire un commento

Sei già utente di FISCOeTASSE.com?
ENTRA

Registrarsi, conviene.

Tanti vantaggi subito accessibili.
1

Download gratuito dei tuoi articoli preferiti in formato pdf

2

Possibilità di scaricare tutti i prodotti gratuiti, modulistica compresa

3

Possibilità di sospendere la pubblicità dagli articoli del portale

4

Iscrizione al network dei professionisti di Fisco e Tasse

5

Ricevi le newsletter con le nostre Rassegne fiscali

I nostri PODCAST

Le novità della settimana in formato audio. Un approfondimento indispensabile per commercialisti e professionisti del fisco

Leggi anche

MATERNITÀ, FAMIGLIA, CONCILIAZIONE VITA-LAVORO · 19/11/2024 Assegno Unico: date pagamenti fino a dicembre 2024

Il calendario dei pagamenti dell'assegno unico universale fino a fine anno. Importi e conguagli 2024. I dati dell'osservatorio INPS fino a settembre 2024:

Assegno Unico: date pagamenti fino a dicembre 2024

Il calendario dei pagamenti dell'assegno unico universale fino a fine anno. Importi e conguagli 2024. I dati dell'osservatorio INPS fino a settembre 2024:

Bonus nascita 1000 euro e bonus nido 2025: i dettagli

Nuovo bonus nascita e aumenti bonus nido tra le misure per le famiglie nel DDL Bilancio inviato al Parlamento. Maggiori detrazioni per i nuclei numerosi

Decontribuzione mamme 2025: anche alle lavoratrici autonome

Le anticipazioni sulla legge di bilancio 2025 annunciano un estensione anche alle lavoratrici con P.IVA dello sgravio totale per le lavoratrici dipendenti con almeno 2 figli

L'abbonamento adatto
alla tua professione

L'abbonamento adatto alla tua professione

Fisco e Tasse ti offre una vasta scelta di abbonamenti, pensati per figure professionali diverse, subito accessibili e facili da consultare per ottimizzare i tempi di ricerca ed essere sempre aggiornati.

L'abbonamento adatto alla tua professione

Fisco e Tasse ti offre una vasta scelta di abbonamenti, pensati per figure professionali diverse, subito accessibili e facili da consultare per ottimizzare i tempi di ricerca ed essere sempre aggiornati.

Maggioli Editore

Copyright 2000-2024 FiscoeTasse è un marchio Maggioli SPA - Galleria del Pincio 1, Bologna - P.Iva 02066400405 - Iscritta al R.E.A. di Rimini al n. 219107- Periodico Telematico Tribunale di Rimini numero R.G. 2179/2020 Registro stampa n. 12 - Direttore responsabile: Luigia Lumia.

Pagamenti via: Pagamenti Follow us on:

Follow us on:

Pagamenti via: Pagamenti

Maggioli Editore

Copyright 2000-2021 FiscoeTasse è un marchio Maggioli SPA - Galleria del Pincio 1, Bologna - P.Iva 02066400405 - Iscritta al R.E.A. di Rimini al n. 219107- Periodico Telematico Tribunale di Rimini numero R.G. 2179/2020 Registro stampa n. 12 - Direttore responsabile: Luigia Lumia.