IVA: sono in generale esonerati dal versamento dell'imposta, e di contro non hanno diritto alla detrazione dell'Iva a credito. Sono esonerati da tutti gli obblighi previsti dal DPR 633/72 quali ad esempio: registrazione delle fatture, tenuta e conservazione dei registri e dei documenti, dichiarazione annuale IVA. Devono tuttavia:
- applicare l'IVA con il meccanismo del reverse charge ai:
- servizi ricevuti da non residenti con applicazione del reverse charge;
- acquisti intracomunitari di beni di importo superiore a 10mila euro.
- presentare gli elenchi riepilogativi delle operazioni intracomunitarie;
- numerare e conservare le fatture d'acquisto e le bollette doganali;
- certificare e conservare corrispettivi. A tal proposito sulle fatture emesse, al posto dell'Iva, andrà riportata la dicitura: "Operazione effettuata in regime fiscale forfetario - art. 1 commi 54-89 L. 190/2014, non soggetta a IVA né a ritenuta".
IMPOSTE SU REDDITI: sono esonerati dagli obblighi di registrazione e tenuta delle scritture contabili ma sono obbligati alla conservazione dei documenti ricevuti ed emessi.
IRAP: sono esclusi da tale imposta;
STUDI DI SETTORE: sono esonerati dalla loro presentazione (anche dai parametri);
ADEMPIMENTI SOSTITUTI D'IMPOSTA: non subiscono la ritenuta alla fonte e a tal fine rilasciano apposita dichiarazione che può essere inserita anche nella fattura. Non effettuano la ritenuta alla fonte, tuttavia in dichiarazione dei redditi devono indicare il codice fiscale del percettore delle somme che non sono state assoggettate a ritenuta.