Sì.
Il regime dei contribuenti minimi, detto anche "di vantaggio per l'imprenditoria giovanile e i lavoratori in mobilità" (art. 27 commi 1 e 2 del D.l. 98/2011) - prima abrogato con la Legge di Stabilità 2015 ma poi prorogato per tutto il 2015 dal decreto Milleproroghe - è stato definitivamente soppresso con la Legge di Stabilità 2016. Il regime, tuttavia, resta in vigore fino alla scadenza naturale (termine del quinquennio o raggiungimento del 35° anno d'età) per coloro che:
- hanno iniziato l'attività entro il 31.12.2015;
- lo applicavano già da prima.
Con un recente intervento dell'Agenzia delle Entrate, in occasione di TELEFISCO 2016, è stato chiarito che i soggetti che hanno iniziato l'attività in anni precedenti, e hanno applicato il regime dei contribuenti minimi, possono transitare nel regime forfetario delle start-up applicando l'aliquota del 5% per gli anni mancanti al raggiungimento del quinquennio (per saperne di più sul regime delle start-up vai allo speciale del 29.01.2016 "Regime forfetario, le novità dal 2016 e le risposte di Telefisco") . In questo caso sarà necessario effettuare un'opportuna analisi di convenienza per capire se conviene continuare nel regime dei minimi o se transitare in quello delle start-up.
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Per saperne di più sul regime forfetario scarica la Circolare del Giorno n. 14 del 25.01.2016 "Regime forfetario, novità 2016"
Per il calcolo convenienza del nuovo Regime Forfetario 2016, la verifica dei requisiti per l'accesso, la gestione delle fatture, il calcolo imposte, scarica il FOGLIO DI CALCOLO REGIME FORFETTARIO 2016, aggiornato con la Legge di Stabilità 2016.