Sì.
Il regime dei contribuenti minimi, detto anche "di vantaggio per l'imprenditoria giovanile e i lavoratori in mobilità" (art. 27 commi 1 e 2 del D.l. 98/2011) - prima abrogato con la Legge di Stabilità 2015 ma poi prorogato per tutto il 2015 dal decreto Milleproroghe - è stato definitivamente soppresso con la Legge di Stabilità 2016. Il regime, tuttavia, resta in vigore fino alla scadenza naturale (termine del quinquennio o raggiungimento del 35° anno d'età) per coloro che:
- hanno iniziato l'attività entro il 31.12.2015;
- lo applicavano già da prima.
Con un recente intervento dell'Agenzia delle Entrate, in occasione di TELEFISCO 2016, è stato chiarito che i soggetti che hanno iniziato l'attività in anni precedenti, e hanno applicato il regime dei contribuenti minimi, possono transitare nel regime forfetario delle start-up applicando l'aliquota del 5% per gli anni mancanti al raggiungimento del quinquennio (per saperne di più sul regime delle start-up vai allo speciale del 29.01.2016 "Regime forfetario, le novità dal 2016 e le risposte di Telefisco") . In questo caso sarà necessario effettuare un'opportuna analisi di convenienza per capire se conviene continuare nel regime dei minimi o se transitare in quello delle start-up.