Nel regime forfetario il reddito non è calcolato, come di solito avviene, come differenza tra componenti positivi e negativi.
Ai fini delle imposte dirette, il reddito imponibile si ottiene applicando ai ricavi/compensi un coefficiente di redditività differenziato a seconda del codice ATECO che contraddistingue l’attività esercitata, senza tener conto delle spese sostenute nell'anno (per consultare la tabella vai allo speciale del 29.01.2016 "Regime forfetario: le novità dal 2016 e le risposte di Telefisco")
Una volta determinato il reddito imponibile, si scomputano da esso i contributi previdenziali versati in base alla legge.
L'eventuale eccedenza che non ha trovato capienza nel reddito dell'attività assoggettata al regime forfetario può essere portata in diminuzione dal reddito complessivo come onere deducibile (in assenza di altri redditi, oltre a quello soggetto al regime agevolato forfetario, l'eventuale eccedenza dei contributi è persa).
Al reddito così determinato si applica un’imposta pari al 15%, sostitutiva dell'Irpef e delle relative addizionali, nonché dell'IRAP. Il versamento dell'imposta sostitutiva segue le stesse regole previste per l'Irpef, e devono essere utilizzati i codici tributo istituiti con la Risoluzione 59/E dell'11 giugno 2015:
- “1790” (acconto prima rata);
- “1791” (acconto seconda rata o in unica soluzione);
- “1792” (saldo).
Per favorire l'avvio di nuove iniziative produttive, l'aliquota sostitutiva del regime agevolato viene ridotta dal 15 al 5% per i primi 5 anni di attività. Per beneficiare dell’aliquota ridotta è necessario il verificarsi dei seguenti requisiti:
- il contribuente non ha esercitato, nei 3 anni precedenti, attività artistica, professionale o d’impresa, anche in forma associata o familiare;
- l’attività da esercitare non costituisca, in nessun modo, mera prosecuzione di altra attività precedentemente svolta sotto forma di lavoro dipendente / autonomo, escluso il caso in cui la stessa costituisca un periodo di pratica obbligatoria ai fini dell’esercizio dell’arte / professione;
- qualora l’attività sia il proseguimento di un’attività esercitata da un altro soggetto, l’ammontare dei ricavi / compensi del periodo d’imposta precedente non sia superiore ai limiti di ricavi / compensi previsti per il regime forfetario.
Potranno avvantaggiarsi di questa condizione non solo coloro che aprono una nuova attività nel 2016, ma anche coloro che l'hanno iniziata nel 2015. In quest'ultimo caso l'agevolazione sarà limitata alle ultime quattro annualità (dal 2016 al 2019).
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Per saperne di più sul regime forfetario puoi scaricare la Circolare del Giorno n. 14 del 25.01.2016 "Regime forfetario, novità 2016"
Per il calcolo convenienza del nuovo Regime Forfetario 2016, la verifica dei requisiti per l'accesso, la gestione delle fatture, il calcolo imposte, scarica il FOGLIO DI CALCOLO REGIME FORFETTARIO 2016, aggiornato con la Legge di Stabilità 2016