Per accedere è necessario innanzitutto essere contribuenti persone fisiche. Sono pertanto escluse le società.
E' necessario inoltre che nell'anno solare precedente siano rispettati tutti i seguenti requisiti:
- ricavi conseguiti o compensi percepiti, ragguagliati ad anno, non superiori a determinate soglie che variano a seconda del codice ATECO specifico dell'attività svolta (per consultare la tabella vai allo speciale del 29.01.2016 "Regime forfetario: le novità dal 2016 e le risposte di Telefisco"). La Legge di Stabilità 2016 ha incrementato le soglie dei ricavi e dei compensi di 10.000 Euro per ogni attività, e di 15.000 Euro per le attività svolte dagli esercenti arti e professioni.
- Spese sostenute per l'acquisizione di lavoro non superiori a 5.000 Euro lordi, a titolo di lavoro dipendente, co.co.pro., lavoro accessorio, associazione in partecipazione, lavoro prestato dai familiari dell’imprenditore ex art. 60, TUIR.
- Costo complessivo, al lordo degli ammortamenti, di beni mobili strumentali al 31.12 non superiore a 20.000 Euro. Ai fini di tale limite non vanno considerati: i beni immobili comunque acquisiti ed utilizzati e i beni di costo unitario non superiore a € 516,46. I beni utilizzati promiscuamente concorrono nella misura del 50%, indipendentemente dal loro effettivo utilizzo per l'attività esercitata.
La Legge di stabilità 2016 ha abrogato la disposizione che imponeva ai redditi derivanti dall'attività d'impresa, arte o professione, di essere prevalenti rispetto a quelli percepiti come redditi di lavoro dipendente/accessorio. E' necessario, tuttavia, che nell'anno antecedente a quello in cui si intende avvalersi del regime forfetario, gli eventuali redditi conseguiti di lavoro dipendente/assimilato non superino la soglia di 30mila Euro. Il rispetto di tale limite non rileva se il rapporto di lavoro dipendete o assimilato risulti cessato.
Non possono utilizzare il regime forfetario coloro che:
- si avvalgono di regimi speciali ai fini IVA o di regimi forfetari ai fini della determinazione del reddito (cessione di generi di monopolio, vendita di beni usati, agriturismo, ecc...);
- sono non residenti. Il regime è comunque applicabile dai soggetti residenti in uno Stato UE/aderente allo SEE qualora producano in Italia almeno il 75% del reddito;
- in via esclusiva o prevalente, effettuano cessioni di fabbricati/porzioni di fabbricato, di terreni edificabili ex art. 10, comma 1, n. 8, DPR n. 633/72 ovvero di mezzi di trasporto nuovi nei confronti di soggetti UE;
- contemporaneamente all’esercizio dell’attività, partecipano a società di persone/associazioni professionali/srl trasparenti.
Secondo un recente chiarimento fornito dall'Agenzia delle Entrate in occasione di TELEFISCO 2016, il regime forfetario potrà essere usato dal 2016 anche dai contribuenti che nel 2015 hanno optato per il regime ordinario. In tale caso non si applicherebbe il vincolo triennale, previsto dall'art. 1 del Dpr 442/97
Si ricorda infine che per aderire al regime è irrilevante l’età del contribuente e non è previsto alcun limite di durata.
L'articolo continua dopo la pubblicità
Per saperne di più puoi scaricare la Circolare del Giorno n. 14 del 25.01.2016 "Regime forfetario, novità 2016"
Per il calcolo convenienza del nuovo Regime Forfetario 2016, la verifica dei requisiti per l'accesso, la gestione delle fatture, il calcolo imposte, scarica il FOGLIO DI CALCOLO REGIME FORFETTARIO 2016, aggiornato con la Legge di Stabilità 2016