In pratica si tratta di un anticipo di una parte del TFR maturato dal lavoratore che viene corrisposto mensilmente in busta paga dal datore di lavoro. La richiesta è esercitabile su base volontaria dal lavoratore ed è irrevocabile fino al 30 giugno 2018 (termine del periodo sperimentale del TFR in busta paga).
Si ricorda che questa possibilità è stata introdotta dalla Legge di Stabilità 2015 art. 1, co. da 26 a 35 che ha introdotto, in via transitoria, la possibilità per i lavoratori del settore privato, con esclusione di quelli del settore agricolo e domestico, di poter richiedere al proprio datore di lavoro la corresponsione del trattamento di fine rapporto spettante ai sensi dell’art. 2120 C.c. con periodicità mensile.
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