La fonte normativa primaria, la cui interpretazione estensiva ha a lungo consentito l’applicazione dell’anatocismo, è rinvenibile nell’art. 1283 C.C., secondo il quale:
“In mancanza di usi contrari, gli interessi scaduti possono produrre interessi solo dal giorno della domanda giudiziale o per effetto di convenzione posteriore alla loro scadenza, e sempre che si tratti di interessi dovuti almeno per sei mesi”.
La norma pone, dunque, un divieto esplicito alla capitalizzazione anatocistica, individuando delle eccezioni ben circostanziate:
- una condanna al pagamento emessa su una obbligazione composta da debito originario e interessi, può considerare le due componenti come un unico debito indifferenziato, ed in tal caso il calcolo degli interessi legali avverrà, naturalmente, anche sugli interessi originari; la decorrenza, tuttavia, è dalla data della domanda giudiziale, e sempre che gli interessi originari siano scaduti da almeno sei mesi alla data della domanda.
- Se alla scadenza di un debito (con i relativi interessi) le parti si accordano per rinnovare il debito stesso concordando una proroga per il pagamento, la somma complessiva (debito e interessi) può essere considerata come un unico capitale soggetto a nuovi interessi. E’ fondamentale, tuttavia, che la convenzione fra le parti sia posteriore alla scadenza, e non può essere prevista ab origine e soprattutto non può attuarsi in automatico o senza il consenso del debitore.
Nei fatti la tutela contenuta nell art. 1283 è stata a lungo annacquata a causa del dispositivo “in mancanza di usi contrari”, che consentiva facilmente la deroga della prescrizione imperativa.
Nel 2000 l'anatocismo è stato ammesso nell'ordinamento italiano, con l'entrata in vigore della Delibera CICR del 09.02.2000, a patto che fra banca e cliente fosse instaurato un regime di capitalizzazione simmetrico (ad interessi passivi calcolati con frequenza trimestrale dovevano corrispondere interessi attivi calcolati con la stessa periodicità).
Nnel 2013, tuttavia, la legge di Stabilità 2014 ha introdotto un cambiamento significativo all'art. 120 del Testo Unico Bancario, vietando nuovamente, di fatto, qualsiasi forma di anatocismo, e chiamando nuovamente in causa il CICR per stabilire le regole di produzione degli interessi. Si veda in tal senso l'articolo Le novità sulla disciplina dell’anatocismo bancario
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