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ANATOCISMO E USURA 2024

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COSA È ESATTAMENTE L’ANATOCISMO?

Cosa è esattamente l’anatocismo?

Definizione ed evoluzione legislativa al 2016

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La parola anatocismo deriva dal greco tokis (interessi, usura) e ana (nuovo, di nuovo) e sta a significare letteralmente ‘nuovi interessi’; è una pratica in base alla quale gli interessi maturati in un certo periodo concorrono all’aumento del debito complessivo, producendo per il periodo successivo ulteriori e maggiori interessi.

Dal punto di vista di un debitore l’anatocismo rappresenta un ‘appesantimento’ dei costi di remunerazione del suo debito, che si traduce in un aumento degli interessi che il debitore stesso deve corrispondere al creditore.

In ambito bancario l'anatocismo ha trovato spesso applicazione soprattutto nell'ambito degli "scoperti" sul conto corrente (cioè i conti con saldo passivo), dove gli interessi passivi venivano addebitati sul conto ogni 3 mesi, andando così ad incrementare il saldo passivo e producendo ulteriori interessi da versare alla banca.

L’evoluzione legislativa

Dal punto di vista legislativo il codice civile tratta il tema dell’anatocismo nel Capo VII- "Di alcune specie di obbligazioni" alla sezione I- "Delle obbligazioni pecuniarie" . In particolare l’art. 1283 del codice civile, titolato appunto “Anatocismo” recita: “In mancanza di usi contrari, gli interessi scaduti possono produrre interessi solo dal giorno della domanda giudiziale o per effetto di convenzione posteriore alla loro scadenza, e sempre che si tratti di interessi dovuti almeno per sei mesi.”.

Il problema dell’anatocismo però è rimasto a lungo nel nostro ordinamento, proprio a causa dell’incipit della norma che regola l’anatocismo “in mancanza di usi contrari”. Questa apertura della norma ha permesso normalmente alle banche di:

  • Calcolare e addebitare gli interessi passivi trimestralmente,
  • Calcolare e addebitare gli interessi attivi annualmente.

Fino al 1993, anno di entrata in vigore del Testo Unico delle Leggi in materia bancaria e creditizia (D. lgs 385/93). L’art.  117 del TUB infatti prevede al comma 6 che: “sono nulle e si considerano non apposte le clausole contrattuali di rinvio agli usi per la determinazione dei tassi di interesse e di ogni altro prezzo e condizione praticati nonché quelle che prevedono tassi, prezzi e condizioni più sfavorevoli per i clienti di quelli pubblicizzati”.

L’articolo di riferimento per l’anatocismo è l’art. 120 del Tub che ha subito alcune modifiche:

  • Il  d.lgs. 349/1999 ha introdotto il principio della simmetria di capitalizzazione degli interessi per cui a capitalizzazione debitoria trimestrale doveva corrispondere capitalizzazione creditoria trimestrale.
  • La delibera CICR del 09/02/2000 ha legalizzato la pratica dell’anatocismo, purché si verificassero determinate condizioni (simmetria di periodicità della capitalizzazione, accettazione per iscritto della clausola);
  • la Legge di stabilità 2014 L.147/2013 ha abrogato la delibera del 2000 e ha riproposto il problema, indicando espressamente che “gli interessi periodicamente capitalizzati non possano produrre interessi ulteriori che, nelle successive operazioni di capitalizzazione, sono calcolati esclusivamente sulla sorte capitale”; si è ancora in attesa di una nuova delibera del CICR che detti le nuove regole sulla produzione di interessi convenzionali anatocistici;
  • La L.49/2016 di conversione del DL 18/2016 (cd. decreto banche) ha aperto alla capitalizzazione sugli interessi di mora, e ha unificato sia per gli interessi attivi che per gli interessi passivi un’unica scadenza per la

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