Gli articoli 2 e 4 del d.lgs. 15 giugno 2015, n. 80 intervengono sulla disciplina del congedo di maternità, modificando quanto disposto in materia, rispettivamente, dagli articoli 16 e 26 del D.Lgs. 151/2001 (Testo unico sulla tetela della maternità e paternità
In particolare si prevede che:
- nel caso di parto anticipato rispetto alla data presunta, i giorni di maternità obbligatoria che la lavoratrice non ha goduto prima del parto possono essere aggiunti a quelli successivi alla nascita, anche se la somma dei due periodi supera il limite complessivo dei 5 mesi (tale possibilità era concessa , ma non si poteva superare il limite dei 5 mesi) (articolo 2, comma 1).
Questa disposizione del Testo Unico del 2001 era stata giudicata incostituzionale dalla Consulta nella sentenzan. 116 del 2011
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