Gli articoli 2 e 4 del d.lgs. 15 giugno 2015, n. 80 intervengono sulla disciplina del congedo di maternità, modificando quanto disposto in materia, rispettivamente, dagli articoli 16 e 26 del D.Lgs. 151/2001.
In particolare nel caso di ricovero del neonato si prevede che:
- nel caso in cui il neonato venga ricoverato in una struttura (pubblica o privata) nel periodo previsto per l’astensione obbligatoria, la madre può chiedere (una sola volta per ogni figlio) la sospensione del congedo obbligatorio e goderne, in tutto o in parte, dalla data di dimissioni del neonato, previa presentazione di attestazione medica che dichiari la compatibilità dello stato di salute della donna con la ripresa dell’attività lavorativa (articolo 2, comma 2). Tale facoltà può essere esercitata anche nel caso di congedo di maternità per adozione o affidamento (articolo 4).
Queste disposizioni sono volte anche a recepire la sentenza della Corte costituzionale 4-7 aprile 2011, n. 116, con la quale la Corte ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’articolo 16, c. 1, lett. c), del D.Lgs. 151/2001, nella parte in cui non consentiva nel caso di parto prematuro con ricovero del neonato, che la madre lavoratrice possa fruire (a sua richiesta e compatibilmente con le sue condizioni di salute medicalmente attestate), del congedo obbligatorio o di parte di esso a partire dalla data d’ingresso del bambino nella casa familiare.
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