Come stabilito dall'art. 6 del D.Lgs. n. 175/2014, in caso di rilascio di un visto di conformità “infedele” relativo alla dichiarazione da parte del CAF o del professionista abilitato, questi dovrà ora pagare l'importo dell’imposta, le sanzioni (30%) e gli interessi che sarebbero stati applicati al contribuente ex art. 36-ter, DPR n. 600/1973, a meno che il visto infedele non sia stato generato dal comportamento doloso o gravemente colposo del contribuente (non si applica la sanzione da € 258 a € 2.582).
La responsabilità in capo al Caf o al professionista è espressamente esclusa:
- nel caso in cui l’infedeltà del visto sia stata determinata da una condotta dolosa o gravemente colposa del contribuente (es.: il contribuente ha presentato un documento contraffatto per poter beneficiare di una detrazione d'imposta);
- nel caso in cui i dati errati non siano oggetto di visto di conformità, come, ad esempio, l’ammontare dei redditi fondiari, dei redditi diversi e delle relative spese di produzione.
Il Caf ed il professionista che dopo l’invio della dichiarazione riscontrano errori che hanno comportato l’apposizione di un visto infedele sulla dichiarazione, devono avvisare il contribuente al fine di procedere all’elaborazione e trasmissione all’Agenzia delle entrate della dichiarazione rettificativa entro il 10 novembre dell’anno in cui è stata prestata l’assistenza.
Se il contribuente non intende presentare la nuova dichiarazione, il Caf e il professionista possono comunicare entro la stessa data all’Agenzia delle entrate i dati rettificati.
In entrambi questi casi, la responsabilità del Caf o del professionista è limitata al pagamento dell’importo corrispondente alla sola sanzione che sarebbe stata richiesta al contribuente, sanzione che può essere ridotta nella misura del 3,75% (1/8 del minimo, prevista dall'articolo 13, comma 1, lettera b), del D. Lgs. n. 472/1997 per il ravvedimento operoso) se il versamento è effettuato entro la medesima data del 10 novembre.
Nel caso di presentazione di dichiarazione rettificativa, il contribuente è tenuto al versamento della maggiore imposta dovuta e dei relativi interessi.
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