- il controllo documentale si effettua nei confronti del Caf o del professionista che ha apposto il visto di conformità sulla dichiarazione, ed è esteso anche ai dati relativi agli oneri indicati nella dichiarazione precompilata forniti dai soggetti terzi;
- non si applica il controllo preventivo sulla spettanza delle detrazioni per carichi di famiglia in caso di rimborso superiore a 4.000 euro, anche determinato da eccedenze d’imposta.
Chi si rivolge a un Caf o a un professionista abilitato deve consegnare i seguenti documenti:
- delega per l’accesso al modello 730 precompilato;
- modello 730-1, in busta chiusa per la destinazione dell’8, il 5 e il 2 per mille dell’Irpef. Se il contribuente non vuole esprimere nessuna scelta consegnerà la scheda con i soli dati anagrafici e codice fiscale;
- tutta la documentazione necessaria per il controllo dei dati indicati nel modello 730: il contribuente conserverà gli originali, mentre il Caf o professionista dovrà conservare la copia;
I principali documenti da esibire sono:
- la Certificazione Unica e le altre certificazioni che documentano le ritenute;
- gli scontrini, le ricevute, le fatture e le quietanze che provano le spese sostenute. Il contribuente non deve esibire i documenti che riguardano le spese deducibili già riconosciute dal sostituto d’imposta, né la documentazione degli oneri detraibili che il sostituto d’imposta ha già considerato quando ha calcolato le imposte e ha effettuato le operazioni di conguaglio, se i documenti sono già in possesso di quest’ultimo;
- gli attestati di versamento d’imposta eseguiti con il modello F24;
- la dichiarazione modello Unico in caso di crediti per cui il contribuente ha richiesto il riporto nella successiva dichiarazione dei redditi.
Più in generale il contribuente deve esibire tutti i documenti che dimostrano il diritto alle deduzioni e detrazioni richieste in dichiarazione.
Tutta la documentazione dovrà essere conservata fino al al 31 dicembre 2020.
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