L’art. 18 DL 91/2014 istitutivo della cosiddetta Tremonti quater ( o Bonus macchinari) individua le seguenti 2 cause di revoca dell’agevolazione:
1)il bonus è revocato se l’imprenditore cede a terzi o destina i beni oggetto degli investimenti a finalità estranee all’esercizio di impresa prima del 2° periodo di imposta successivo all’acquisto.
Così, ad esempio, il diritto a fruire del credito d’imposta viene meno se un soggetto “solare” che ha effettuato gli investimenti agevolati tra il 25/06 e il 31/12/2014, cede il bene entro il 31/12/2015.
2) il bonus è revocato se i beni agevolati vengono trasferiti in strutture produttive situate fuori dello Stato, anche appartenenti al soggetto beneficiario dell’agevolazione, entro il 31/12 del 4° anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione relativa al periodo d’imposta in cui è stato effettuato l’investimento.
Così, ad esempio, il diritto a fruire del credito d’imposta viene meno se un soggetto “solare” che ha effettuato gli investimenti agevolati nel 2015 indicando il relativo importo in Unico 2016, trasferisce all’estero i beni oggetto dell’investimento entro il 31/12/2020. Tale causa di revoca si configura anche se lo stabilimento all’estero appartenga alla stessa impresa .
Ciò detto, l’Agenzia, precisa che la revoca:
- esplica i propri effetti nel periodo d’imposta in cui si verifica una delle suddette cause
- comporta l’obbligo di restituire il credito di imposta indebitamente utilizzato, maggiorato degli interessi decorrenti dal giorno successivo a quello di scadenza del versamento dovuto;
Detto credito, se indebitamente utilizzato ancrà restituito entro il termine fissato per il pagamento del saldo dell’imposta sui redditi relativa al periodo d’imposta in cui si verifica la causa di revoca.
Restituzione tardiva
Se la restituzione del credito indebitamente utilizzato avviene dopo il termine stabilito, è possibile avvalersi del ravvedimento operoso.