I sostituti d'imposta in questo periodo devono compilare la Certificazione Unica 2020 per indicare i dati reddituali e previdenziali dei lavoratori dipendenti e assimilati, nonché quelli relativi al lavoro autonomo, provvigioni e redditi diversi, e, dallo scorso anno, quelli relativi ai contratti di locazione breve.
Il nuovo modello di Certificazione, approvato con provvedimento dell'Agenzia delle Entrate del 15.01.2020, è suddiviso in "Sintetico" e "Ordinario":
- il sintetico deve essere consegnato ai percipienti entro il 31.3.2020;
- l'Ordinario deve essere trasmesso telematicamente all'Agenzia delle Entrate entro il 31 marzo 2020 (l'ordinaria scadenza del 7 marzo cquest'anno cade di sabato, il primo giorno utile sarebbe lunedì 9 ma il DL 9/2020 con le misure per far fronte all'emergenza del Coronavirus ha prorogato la scadenza al 31 marzo ).
Si ricorda che per le sole CU contenenti esclusivamente redditi esenti o non dichiarabili mediante la dichiarazione precompilata (Mod. 730), il termine di trasmissione è fissato al 31 ottobre (che cadendo di sabato slitta a lunedì 2 novembre 2020).
Si riepilogano le sanzioni previste in caso di omessa/tardiva/errata presentazione della Certificazione Unica:
TIPO DI VIOLAZIONE | SANZIONE PREVISTA |
Certificazione Unica omessa, tardiva o errata | € 100 per ogni CU, con un massimo di € 50.000 |
Certificazione Unica errata trasmessa entro il 31 marzo 2020, poi corretta e ritrasmessa entro 5 giorni dalla data contenuta nella comunicazione che attesta il motivo dello scarto | nessuna sanzione |
Certificazione Unica errata trasmessa entro il 31 marzo 2020 poi corretta e nuovamente trasmessa entro 60 giorni | € 33,33 per ogni CU, con un massimo di € 20.000 |