- il ravvedimento entro 90 giorni da termine di presentazione della dichiarazione o, se non è prevista la dichiarazione periodica, entro 90 giorni dall'omissione/errore, con una riduzione della sanzione a 1/9 del minimo;
- il ravvedimento biennale, entro il termine di presentazione della dichiarazione relativa all'anno successivo a quello nel corso del quale è commessa la violazione oppure, se non è prevista la dichiarazione periodica, entro due anni dall'omissione/errore, con una riduzione della sanzione a 1/7 del minimo;
- il ravvedimento ultrabiennale, oltre il termine di presentazione della dichiarazione relativa all'anno successivo a quello nel corso del quale è commessa la violazione oppure, se non è prevista la dichiarazione periodica, oltre due anni dall'omissione/errore, con una riduzione della sanzione a 1/6 del minimo;
- il ravvedimento a seguito della consegna del Processo verbale di constatazione (PVC), con una sanzione pari a 1/5 del minimo. Tale ravvedimento non è possibile per le violazioni riguardanti la mancata emissione dello scontrino fiscale, o omessa installazione dei registratori di cassa.