Per usufruire del bonus accise occorre presentare apposita domanda, utilizzando il software reso disponibile sul sito internet dell'Agenzia delle dogane, che consente di compilare e stampare l'istanza. Per semplificare la compilazione della dichiarazione relativa al 3° trimestre 2014, il software consente, aprendo il file relativo alla dichiarazione di un periodo precedente, il caricamento automatico dei dati identificativi dell’impresa e del dichiarante, nonché di quelli relativi alle targhe dei mezzi i cui consumi possono essere ammessi al beneficio in parola. Per maggiori informazioni è possibile consultare il “Manuale utente” pubblicato reso disponibile dall'Agenzia delle Dogane.
A seguito delle modifiche apportate al D.p.r. 277/2000, dall'art. 61 del D.l. 1/2012, il termine di presentazione della dichiarazione è diventato "entro il mese successivo alla scadenza di ciascun trimestre solare".
Pertanto con riferimento ai consumi del trimestre luglio-settembre 2014, il termine per presentare l'istanza è il 31 ottobre 2014.
Per l'invio della domanda ci sono due possibilità:
• trasmetterla per mezzo del Servizio Telematico Doganale - E.D.I. In tal caso gli utenti devono prima di tutto richiedere all’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, qualora non ne siano già in possesso, l’abilitazione all’utilizzo del Servizio Telematico Doganale –E.D.I. Le istruzioni per la richiesta dell’abilitazione, nonché le modalità tecniche ed operative di trasmissione dei dati per il tramite del Servizio Telematico Doganale, sono disponibili sul sito internet dell'Agenzia delle Dogane;
• presentarla presso gli Uffici delle Dogane e dei Monopoli su un supporto informatico (CD-rom, DVD, pen drive USB) unitamente alla relativa stampa debitamente sottoscritta, per i soggetti che non si avvalgono del servizio telematico.
Gli uffici competenti alla ricezione delle dichiarazioni sono:
- per le imprese nazionali, l'Ufficio delle Dogane territorialmente competente rispetto alla sede operativa dell'impresa o, nel caso di più sedi operative, quello competente rispetto alla sede legale o alla principale tra le sedi operative;
- per le imprese comunitarie obbligate alla presentazione della dichiarazione dei redditi in Italia, l'Ufficio delle Dogane territorialmente competente rispetto alla sede di rappresentanza dell'impresa;
- per le imprese comunitarie non obbligate alla presentazione della dichiarazione dei redditi in Italia, l'Ufficio delle Dogane di Roma I.