Rilevanza fiscale dell'alloggio in uso al dipendente
Per determinare il “valore convenzionale” da sottoporre a contribuzione previdenziale e fiscale l'articolo 51 del d.p.r. 917-1986 stabilisce che il valore è dato dalla differenza algebrica tra :
- somma della rendita catastale dell'immobile e delle utenze a carico dell'azienda ( gas,acqua, energia elettrica , telefono ecc.); non si considerano le spese sostenute a titolo di Assicurazione,manutenzione ordinaria, amministrazione dell'immobile e le spese relative ai servizi comuni;
- importo del canone di locazione pagato dal dipendente.
Al valore della rendita catastale si sommano anche le spese inerenti al fabbricato sostenute dal concedente e non rimborsate da parte del dipendente ;
Danotare ancora che :
- se il fabbricato concesso in uso non è ancora iscritto in catasto occorre prendere in considerazione la rendita di unità immobiliari simili già censite.
- se l'immobile è concesso in affitto con la clausola “dell'obbligo di dimora” (ad esempio custode o portiere) il benefit ricavato con l'applicazione del metodo sopra descritto viene ridotto in misura del 70% ( in pratica si assume per il solo 30 % dell'importo);
- se il fabbricato concesso in uso al dipendente non è iscritto in catasto per calcolare il benefit occorre fare riferimento alla differenza tra il canone di locazione “ vincolistico ovvero ad equo canone ” o , se del caso , al canone di affitto determinato secondo il regime di mercato e il prezzo effettivamente corrisposto dal dipendente per poter usufruire del fabbricato;
Nel caso di immobile è concesso in uso a più dipendenti si potranno avere due diverse situazioni ovvero:
- se l'alloggio è concesso in via generale a tutti i dipendenti il benefit verrà diviso tra gli stessi in parti eguali ;
- se invece l'immobile è concesso a ciascun dipendente, secondo un criterio di divisione specifica, il benefit verrà calcolato in maniera proporzionale a quanto stabilito.