A seguito della Legge di Stabilità 2014, le tipologie di visto di conformità che il soggetto che presta l'assistenza fiscale può apporre sono tre:
- il visto di conformità dei dati delle dichiarazioni di cui all’art. 35, comma 1, lettera a) e comma 2, lettera a), del D. Lgs. n. 241/1997;
- il visto di conformità di cui all’art. 10 del D.L. n. 78/2009 previsto per i contribuenti che intendono utilizzare in compensazione crediti IVA per importi superiori a € 15.000 annui;
- il visto di conformità di cui all’art. 1, comma 574, della Legge n. 147/2013, previsto per i contribuenti che intendono utilizzare in compensazione altri crediti tributari per importi superiori a € 15.000 annui.
La maggiore novità introdotta dalla LLegge n. 147/2013, art. 1, comma 574 è l'estensione delle regole sulla compensazione già previste per i crediti IVA superiori a € 15.000 annui) anche agli altri crediti tributari, ovvero ai crediti IRPEF (e relative addizionali), IRES, IRAP, ritenute alla fonte, imposte sostitutive per importi superiori a € 15.000 annui (art. 1, comma 574, Legge n. 147/2014).