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VISTO DI CONFORMITÀ SULLE DICHIARAZIONI, IN QUALI CASI È NECESSARIO?

Visto di conformità sulle dichiarazioni, in quali casi è necessario?

Dal 2014 visto di conformità anche per le compensazioni sopra i 15mila euro di altri crediti tributari oltre l'IVA

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A seguito della Legge di Stabilità 2014, le tipologie di visto di conformità che il soggetto che presta l'assistenza fiscale può apporre sono tre:
  •  il visto di conformità dei dati delle dichiarazioni di cui all’art. 35, comma 1, lettera a) e comma 2, lettera a), del D. Lgs. n. 241/1997;
  •  il visto di conformità di cui all’art. 10 del D.L. n. 78/2009 previsto per i contribuenti che intendono utilizzare in compensazione crediti IVA per importi superiori a € 15.000 annui;
  •  il visto di conformità di cui all’art. 1, comma 574, della Legge n. 147/2013, previsto per i contribuenti che intendono utilizzare in compensazione altri crediti tributari per importi superiori a € 15.000 annui.
La maggiore novità introdotta dalla LLegge n. 147/2013, art. 1, comma 574 è l'estensione delle regole sulla compensazione già previste per i crediti IVA superiori a € 15.000 annui) anche agli altri crediti tributari, ovvero ai crediti IRPEF (e relative addizionali), IRES, IRAP, ritenute alla fonte, imposte sostitutive per importi superiori a € 15.000 annui (art. 1, comma 574, Legge n. 147/2014).

Per approfondimenti sulle dichiarazioni dei redditi non perdere tutte le novità, gli aggiornamenti e la normativa contenuta nei seguenti Dossier di approfondimento: Unico società di capitali 2016 Unico società di persone 2016, Unico persone fisiche 2016

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