La Tasi è la tassa sui servizi indivisibili, e insieme all'IMU e alla TARI compone la IUC (l'imposta unica comunale).
In linea generale la TASI va versata con modello F24 dal proprietario dell'immobile se l'importo del tributo è maggiore di 12 euro. Nel caso di immobili locati si devono fare due versamenti separati: uno da parte dell'inquilino e l'altro da parte proprietario, fermo restando che nel caso in cui l'affitto sia inferiore ai sei mesi l'inquilino non è obbligato al pagamento.
Si ricorda che a partire dal 2016 la TASI non è più dovuta sugli immobili e le relative pertinenze, adibite ad abitazione principale, che non appartengano alle categorie catastali da A/1 a A/10 escluse quelle cd di lusso (A/1, A/8, A/9).
Le scadenze a regime sono:
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16 giugno per la prima rata (pari 50% del tributo dovuto per l’intero anno, sulla base dell’aliquota e delle detrazioni dei dodici mesi dell’anno precedente)
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16 dicembre per la seconda (a saldo dell’imposta dovuta per l’intero anno, con eventuale conguaglio sulla prima rata, deve essere versata entro il 16 dicembre sulla base degli atti pubblicati sul sito www.finanze.gov.it alla data del 28 ottobre di ciascun anno d’imposta. In caso di mancata pubblicazione entro il termine del 28 ottobre, si applicano gli atti adottati per l’anno precedente).
E' consentito il pagamento della TASI anche in unica soluzione entro il 16 giugno di ciascun anno.
Scadenza saldo TASI 2019 |
16 dicembre 2019 |
I CODICI TRIBUTO da indicare nell'F24 per il versamento della TASI 2019 sono i seguenti
Codice tributo |
Descrizione |
3958 |
Tasi, abitazione principale e relative pertinenze |
3959 |
Tasi, fabbricati rurali ad uso strumentale |
3960 |
Tasi, aree fabbricabili |
3961 |
Tasi, altri fabbricati |
3962 |
Tasi, interessi |
3963 |
Tasi, sanzioni |