Il 16 dicembre 2019 scade il termine per il versamento IMU TASI . Si ricorda brevemente che la TASI è l’imposta sui servizi indivisibili ed è destinata a finanziare i servizi che il Comune sostiene per la comunità, come ad esempio l’illuminazione pubblica. Tali servizi si chiamano indivisibili in quanto non è possibile stabilire chi tragga beneficio dal servizio offerto. Il presupposto della TASI è quindi la presenza e l'utilizzo nel territorio comunale di un fabbricato o di un’area fabbricabile, motivo per cui sono tassati sia i possessori che gli utilizzatori degli stessi. Una delle novità dal 2016 è l’eliminazione della Tasi sulle abitazioni principali non di lusso.
-Chi deve pagare la TASI in caso di affitto?-
Dal 2016, per versare correttamente l’importo della TASI nel caso in cui l’immobile sia dato in locazione o con altro diritto reale, è necessario distinguere le due ipotesi:
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Abitazione non di lusso adibita ad abitazione principale dell’inquilino: Nel caso in cui l’unità immobiliare sia un’abitazione compresa nelle categorie catastali da A/1 a A/10, ma non sia cd.di lusso (cioè non sia A/1, A/8, A/9) e sia occupata da un soggetto diverso dal proprietario che la destina a propria abitazione principale:
- L’inquilino→ non paga la tasi
- Il proprietario→ la paga secondo le percentuali stabilite nelle delibere comunali (in assenza è il 90%)
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Altri casi: In tutti gli altri casi che non siano compresi nell’agevolazione prevista per gli inquilini che adibiscono ad abitazione principale un immobile non di lusso, il presupposto della tasi è realizzato sia dall’inquilino che dal proprietario. Per questo motivo sono entrambi tenuti al pagamento dell’imposta in misura diversa e in maniera autonoma:
- l'occupante verserà fra il 10% ed il 30% dell’ammontare complessivo della TASI nella misura stabilita dal Comune;
- il possessore (titolare del diritto reale) verserà la differenza.
L'imposta va calcolata con riferimento alle condizioni del proprietario e poi ripartite fra i due. Se il Comune non indica il riparto tra proprietario ed inquilino, si segue la regola esposta nelle faq ministeriali del 03/06/2014: "L’occupante deve versare il tributo nella misura minima del 10%, in quanto si ritiene che una diversa percentuale di imposizione a carico del detentore debba essere espressamente deliberata dal comune stesso."
-Chi deve pagare la TASI in alcuni casi particolari:
- Nel caso di usufrutto→ il titolare della nuda proprietà non è soggetto al pagamento della Tasi e neppure dell'IMU. L'usufruttuario che vi abita invece paga TASI e IMU secondo le delibere comunali. L’art. 9 del D.Lgs 23/2011 specifica: “Soggetti passivi dell'imposta municipale propria sono (…)ovvero il titolare di diritto reale di usufrutto, uso, abitazione, enfiteusi, superficie sugli stessi.”
- In caso di concessione di aree demaniali→ soggetto passivo della TASI e' il concessionario
- In caso di detenzione temporanea di durata non superiore a 6 mesi nel corso dello stesso anno solare→ la TASI è dovuta soltanto dal possessore dei locali.
- In caso di leasing→ l’imposta è dovuta dal locatario dalla data di stipula del contratto e fino al verbale di riscatto/riconsegna del bene. L’art. 9 D.lgs 23/2011 specifica: per gli immobili, anche da costruire o in corso di costruzione, concessi in locazione finanziaria, soggetto passivo e' il locatario a decorrere dalla data della stipula e per tutta la durata del contratto.
- In caso di abitazione principale locata solo parzialmente→ l’inquilino versa tra il 10% e il 30% secondo la delibera comunale, ma proporzionalmente alla porzione dell’abitazione locata.
- In caso di separazione l'unità immobiliare assegnata dal giudice ad uno dei coniugi→ tasi non è dovuta.