Il "permesso unico di soggiorno e lavoro" è stato istituito dal Decreto n. 40/2014 in attuazione della direttiva 2011/98/UE
per semplificare le procedure che consentono ai cittadini stranieri di soggiornare e lavorare nel territorio di uno Stato membro, nonché di godere di un insieme di diritti analoghi a quelli dei lavoratori nazionali in tutti gli ambiti connessi all’occupazione. l’art. 2 del d.lgs. n. 40/2014 prevede l'abrogazione delle norme del regolamento di attuazione del T.U. (art. 13, comma 2 bis e art. 36-bis) che esigevano la stipula del contratto di soggiorno al momento del rinnovo del permesso di soggiorno per lavoro (non viene abrogata però la normache prevede il contratto di soggiorno in sede di primo rilascio del permesso, cioè l'art. 5-bis T.U.).
In pratica sui permessi di soggiorno che consentono lo svolgimento di attività lavorativa verrà aggiunta la dicitura “perm. unico lavoro”. Questa dicitura non verrà invece aggiunta, nonostante sia consentito, comunque, lo svolgimento di attività lavorativa nei seguenti permessi:
- permessi di soggiorno UE per lungo soggiornanti,
- permessi rilasciati per motivi umanitari, per status di rifugiato e di protezione sussidiaria,
- per studio,
- per lavoro stagionale,
- per lavoro autonomo
- per talune categorie particolari per le quali è previsto l’ingresso al di fuori del meccanismo dei flussi programmati.