- 30% per il periodo d'imposta 2013
- 20% a partire dal periodo d'imposta 2014 quindi, da UNICO 2015 in poi.
La Legge di Stabilità 2015 (Legge n. 190/2014), all'art. 1, comma 508, ha stabilito che la deducibilità del 20% dell'IMU relativa agli immobili strumentali si applica anche:
- alla c.d. "IMI", l'Imposta municipale immobiliare" stabilita dalla Provincia Autonoma di Bolzano con la Legge provinciale n. 3/2014
- alla cd "IMIS" l’imposta immobiliare semplice della provincia autonoma di Trento, istituita con legge provinciale 30 dicembre 2014, n. 14.
Deducibilità nelle dichiarazioni dei redditi 2017
Il 20% dell'IMU, dell'IMI e dell'IMIS pagate nel 2016 per immobili strumentali è deducibile nella dichiarazioni dei redditi del 2017 indicando l'importo nel seguente modo:
- società in regime di contabilità ordinaria: Rigo RF55 codice 38
- società in regime di contabilità semplificata: Rigo RG22 codice 23
- Reddito di lavoro autonomo: RE 19