- il primo consiste nella sottoscrizione di convenzioni internazionali che mirano a definire reciprocamente le modalità di tassazione in modo che venga applicata su ogni soggetto solo in uno dei due Paesi;
- il secondo, in mancanza di accordi internazionali specifici, è prevista l’attribuzione di un credito di imposta al lavoratore che ha subito il duplice prelievo.
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