L’articolo 2, comma 2, del d.P.R. 917/1986, qualifica ai fini delle imposte sul reddito come residenti “le persone che per la maggior parte del periodo di imposta sono iscritte nelle anagrafi della popolazione residente o hanno nel territorio dello Stato il domicilio o la residenza ai sensi del codice civile”.
Gli elementi che determinano la residenza fiscale in Italia sono:
- l’iscrizione nelle anagrafi comunali della popolazione residente per la maggior parte del periodo d’imposta (ossia 183 giorni l'anno o 184 per gli anni bisestili);
- il domicilio nel territorio dello Stato, ai sensi dell’articolo 43, comma 2, del codice civile;
- la residenza nel territorio dello Stato, ai sensi dell’articolo 43, comma 2, del codice civile.
Dal testo della norma, è chiaro che i predetti elementi sono tra loro alternativi ed è quindi sufficiente che si verifichi uno solo di essi, affinché un soggetto sia considerato fiscalmente residente in Italia.
Al contrario, quindi, per escludere il presupposto di residenza in Italia, è indispensabile invece che si realizzino tutti e tre i requisiti: - non deve avere la residenza in Italia né il domicilio e neppure deve essere iscritto nelle anagrafi italiane per più di sei mesi.
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