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COSA SI INTENDE PER CATEGORIE OMOGENEE NELLE RIVALUTAZIONI DEI BENI 2017?

Cosa si intende per categorie omogenee nelle rivalutazioni dei beni 2017?

La Legge di stabilità 2017 ha riproposto la rivalutazione dei beni d'impresa e delle partecipazioni. Riepilogo delle categorie omogenee dopo la Circolare dell'Agenzia

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La Legge di stabilità 2017  ha riproposto la possibilità di rivalutare i beni d'impresa e le partecipazioni presenti in bilancio. Con la Circolare 14/E del 27.04.2017 l'Agenzia delle Entrate ha fornito chiarimenti sulla rivalutazione dei beni d'impresa e delle partecipazioni.
In linea generale si può affermare che la rivalutazione dei beni d'impresa e delle partecipazioni vada effettuata "per categorie omogenee". Si intende cioé che è necessario rivalutare tutti i beni che ricadono nella medesima categoria omogenea, senza “scegliere” di rivalutare alcuni beni escludendoni altri.
Ad esempio, per i beni mobili ammortizzabili, tutti i beni acquistati in uno stesso anno di imposta, appartenenti alla stessa tipologia, ammortizzati con uno stesso coefficiente, rappresentano una categoria omogenea ed è necessario effettuare la rivalutazione su tutti i beni.

A questa affermazione generale è necessario distinguere determinati beni che, per loro natura, non è possibile considerare all'interno di categorie omogenee. Detti beni sono:

  • i beni a utilità limitata,
  • i beni ad uso promiscuo,
  • i beni immateriali per cui non è possibile effettuare un raggruppamento per categorie omogenee.
Ai commi 554-564 della Legge di stabilità 2017 (L. 232/2016) c'è un rimando a precedenti norme e decreti ministeriali, tra cui il regolamento del Ministro delle Finanze del 13 aprile 2001 n.162. In tale decreto, all’art. 4 sono indicate le linee da seguire per suddividere correttamente in categorie omogenee i beni d'impresa.

Di seguito si propone una tabella di riepilogo:

Beni

Suddivisioni in categorie omogenee

Azioni/quote

Raggruppate per natura (*)

I beni materiali ammortizzabili

 raggruppati in categorie omogenee per anno di acquisizione e coefficiente di ammortamento

beni immobili

si distinguono in

* aree fabbricabili aventi la stessa destinazione urbanistica,

* aree non fabbricabili,

* fabbricati non strumentali,

* fabbricati strumentali

mobili iscritti in pubblici registri

si distinguono in: 

* aeromobili, veicoli, navi e imbarcazioni iscritte nel registro internazionale;

* navi ed imbarcazioni non iscritte in tale registro.

(*) per la suddivisione di tutte le categorie, si rimanda alla circolare dell’Agenzia delle Entrate n. 12/E del 2013.

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Per approfondire e rimanere sempre aggiornato, segui il Dossier rivalutazioni terreni e partecipazioni 2017.

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