- abitazione principale non di lusso (quindi esclusi i fabbricati classificati nelle categorie catastali A1, A8, A9) ;
- unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari, nonché alloggi regolarmente assegnati dagli Istituti autonomi per le case popolari (IACP) o dagli enti di edilizia residenziale pubblica (a prescindere dalla denominazione) aventi le medesime finalità degli IACP, istituiti ex art. 93, DPR n. 616/77 ;
- casa coniugale assegnata al coniuge a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio ;
- unico immobile posseduto e non locato dai soggetti appartenenti alle Forze armate, alle Forze di polizia , al Corpo nazionale dei vigili del fuoco e alla carriera prefettizia ;
- terreni agricoli, nonché quelli non coltivati, posseduti e condotti dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali iscritti nella previdenza agricola ;
- fabbricati rurali ad uso strumentale ;
- immobili equiparati dai Comuni all'abitazione principale .