La condanna per i reati tributari previsti dagli artt. da 2 a 11 del D. Lgs. n. 74/2000, oltre alla reclusione, comporta le seguenti pene accessorie:
• l'interdizione dagli uffici direttivi delle persone giuridiche e delle imprese per un periodo non inferiore a 6 mesi e non superiore a 3 anni;
• l'incapacità di contrattare con la pubblica amministrazione per un periodo non inferiore ad 1 anno e non superiore a 3 anni;
• l'interdizione dalle funzioni di rappresentanza e assistenza in materia tributaria per un periodo non inferiore ad 1 anno e non superiore a 5 anni;
• l'interdizione perpetua dall'ufficio di componente di commissione tributaria;
• la pubblicazione della sentenza a norma dell'articolo 36 del codice penale.
La condanna per i delitti previsti dagli articoli 2 (dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o di altri documenti per operazioni inesistenti), 3 (dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici) e 8 (emissione di fatture o di altri documenti per operazioni inesistenti) comporta, inoltre, l'interdizione dai pubblici uffici per un periodo non inferiore ad 1 anno e non superiore a 3 anni.
Inoltre, l'istituto della sospensione condizionale della pena di cui all'articolo 163 del codice penale non trova applicazione nei casi in cui
• l'ammontare dell'imposta evasa sia superiore al 30% del volume d'affari e l'ammontare dell'imposta evasa sia superiore a 3 milioni di euro.
Le pene previste per i delitti di cui al D. Lgs. n. 74/2000 sono diminuite fino a 1/3 e non si applicano le pene accessorie se, prima del processo di primo grado, i debiti tributari relativi ai f delitti medesimi sianoo stati estinti mediante pagamento, anche a seguito delle speciali procedure conciliative o di adesione all'accertamento previste dalle norme tributarie.
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