Sono escluse dall'obbligo di comunicazione le operazioni fuori campo Iva nonche’ quelle già sottoposte a monitoraggio dall'Amministrazione finanziaria e i cui dati risultano già in suo possesso, quali:
- le importazioni, in quanto risultanti da bolletta doganale e gia’ note al Fisco;
- le operazioni di cessione o acquisto in ambito comunitario perche’ già acquisite mediante i modelli Intra;
- le note di variazione relative ad operazioni extraUE sia in caso di compilazione in forma analitica (non è prevista l’indicazione di valori di segno negativo) che aggregata;
- gli acquisti da San Marino, senza Iva all’origine, registrati con autofattura, perche’ gia’ comunicati nel corso del 2016 col modello polivalente – quadro SE;
- le esportazioni dirette di cui all'art. 8 c. 1 lett. a) e b) DPR 633/72;
- le prestazioni di servizio intracomunitarie rese o ricevute ex art. 7-ter (gia' comunicate con elenchi Intra servizi);
- le spese anticipate in nome e per conto del cliente, escluse dalla base imponibile Iva ex art. 15/633;
- le operazioni di cui all’art. 74, c. 1 DPR n. 633/72, quali ad esempio quelle relative al commercio di sali e tabacchi, di fiammiferi, telefonia pubblica e vendita di documenti di viaggio per trasporto pubblico, registrate quali operazioni fuori campo IVA;
- le operazioni che hanno costituito già oggetto di comunicazione all'Anagrafe tributaria, ai sensi dell'art. 7 DPR 605/73 (ad es. intermediari finanziari e amministratori di condominio, quelle connesse ai contratti di assicurazione, le utenze elettriche, idriche, telefoniche e del gas, i contratti di locazione, i contratti di mutuo e gli atti di compravendita di immobili); attenzione: l’esclusione non riguarda le fatture d’acquisto inerenti i contratti di leasing/noleggio/locazione in qualità di utilizzatori;
- le operazioni costituenti passaggi interni di beni tra rami d'azienda, documentati con fattura (in presenza di separazione dell'attività Iva);
- le operazioni effettuate nei confronti di privati, per importi uguali o superiori a € 3.600, qualora il pagamento dei corrispettivi sia avvenuto mediante carte di credito, di debito o prepagate emesse da operatori finanziari residenti e con stabile organizzazione nel territorio nazionale (pertanto, ove il pagamento venga eseguito con carte emesse da operatori esteri, o con assegno o con bonifico, sussiste l'obbligo di comunicazione dell'operazione);
- le operazioni non rilevanti Iva fuori campo per mancanza di uno dei requisiti essenziali, soggettivo o oggettivo (non soggette a fatturazione e/o a certificazione fiscale).
- operazioni finanziarie esenti IVA ex art. 10 DPR n. 633/72;
- le operazioni effettuate in applicazione del regime dei beni usati di cui al DL n. 41/95 non documentate da fattura, che sono escluse se il totale del documento risulta di importo inferiore ad € 3.600.
Casi particolari
- le Note di Credito ExtraUE NON vanno inserite nello Spesometro, sia esso analitico o aggregato;
- in caso di fatture cointestate l’operazione va comunicata per ogni cointestatario;
- carte carburante: se gli acquisti di carburanti risultano dalla scheda carburanti è necessario comunicare il relativo importo complessivo utilizzando la modalità prevista per il documento riepilogativo. Invece gli acquisti di carburanti effettuati esclusivamente con carte di credito, per i quali non sussiste l’obbligo di tenere la carta carburante, non vanno comunicati in quanto l’obbligo di comunicazione vige in capo agli operatori finanziari;
- San Marino: vanno indicate le cessioni di beni verso San Marino che non sono riepilogate negli Intra, le prestazioni di servizi territorialmente rilevanti in Italia, gli acquisti da San Marino con Iva in quanto non sono indicati nel quadro SE del modello polivalente (come accade invece per gli acquisti senza Iva). Riepilogando non vanno indicate le cessioni di beni verso San Marino se già indicate negli Intra, gli acquisti da San Marino senza Iva, (quindi con autofattura) in quanto gia' comunicate nel quadro SE della comunicazione polivalente;
- vendite per corrispondenza: queste operazioni seguono le modalità di comunicazione previste per le vendite ordinarie per cui, in caso di emissione di fattura, l’operazione va comunicata a prescindere dall’importo; in caso di non emissione di fattura l’operazione va comunicata solo se di importo pari o superiore a € 3.600
- Contribuenti che gia' hanno inviato i dati delle prestazioni sanitarie al STS: sono obbligati pure loro ! I soggetti che effettuano prestazioni sanitarie (medici chirurghi e odontoiatri, ottici e veterinari, farmacie, parafarmacie, presidi di specialistica ambulatoriale, strutture per l’erogazione delle prestazioni di assistenza protesica e di assistenza integrativa, altri presidi e strutture abilitati all’erogazione dei servizi sanitari, psicologi, infermieri, ostetriche, tecnici sanitari di radiologia medica, ecc.) hanno gia' l’obbligo di invio dei dati al Sistema Tessera Sanitaria (STS), al fine della predisposizione della dichiarazione dei redditi precompilata da parte dell’Agenzia delle Entrate. L'esonero che era stato previsto lo scorso anno per le ricevute/documenti emessi, quest'anno non è piu' valido. Quindi anch'essi devono compilarlo sia per le ricevute emesse che per gli acquisti.
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