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QUANDO VA PRESENTATO IL MODELLO INTRA 2022? DIETROFRONT CON LA CONVERSIONE DEL DL 73/2022

Quando va presentato il modello INTRA 2022? Dietrofront con la conversione del dl 73/2022

Elenchi riepilogativi operazioni intracomunitarie (Intastat 2022): torna al 25 del mese successivo il termine di presentazione e nuove soglie per stabilire la periodicità di invio

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AGGIORNAMENTO: la conversione del  D.L. 73/2022 ha riportato la scadenza di presentazione del modello Intrastat, mensile o trimestrale, al 25 del mese successivo del periodo di riferimento.

La presente risposta è pertanto da leggersi considerando tale modifica.

Ricordiamo che:

Il decreto Semplificazioni (Decreto-legge del 21.06.2022 n. 73) aveva fissato il nuovo termine di presentazione dei Modelli Intra, ovvero:

  • dell’elenco riepilogativo delle seguenti categorie di operazioni effettuate nei confronti di soggetti passivi stabiliti in un altro Stato membro della Comunità europea: 
    • cessioni intracomunitarie di beni comunitari
    • prestazioni di servizi rese diverse da quelle oggetto di specifiche deroghe in tema di territorialità (articoli 7-quater e 7-quinquies del Dpr n. 633/1972)
  • dell’elenco riepilogativo delle seguenti categorie di operazioni acquisitepresso soggetti passivi stabiliti in un altro Stato membro della Comunità europea: 
    • acquisti intracomunitari di beni comunitari
    • prestazioni di servizi ricevute (articolo 7-ter del Dpr n. 633/1972).

entro la fine del mese successivo al periodo di riferimento di effettuazione delle suddette operazioni (in luogo del 25 del mese successivo), abrogando di conseguenza l'art. 3, comma 1, DM del 22.02.2010, e stabilendo così che il decreto ministeriale di attuazione è tenuto a disciplinare le sole modalità, non più i termini, di presentazione di tali elenchi.

Il provvedimento in esame è entrato in vigore il 22 giugno 2022, di conseguenza il nuovo termine si dovrebbe applicare già dagli elenchi riepilogativi relativi alle operazioni effettuate nel mese di maggio, che potranno essere presentati entro il 30.06.2022.

A seguito di queste novità, con riferimento alle operazioni intracomunitarie effettuate nel mese di giugno 2022 e nel secondo trimestre 2022, la presentazione telematica degli elenchi riepilogativi deve essere effettuata entro il 31 luglio 2022 che, cadendo di domenica, viene differito al primo giorno lavorativo successivo, ovvero al 1° agosto 2022.

Rimane da verificare il fatto che, rientrando nella  c.d. "Proroga di Ferragosto", il termine possa essere fatto slittare ulteriormente al 22 agosto 2022 (il 20 agosto è un sabato).

La conversione del D.L. 73/2022 riporta la data al 25 del mese successivo del periodo di riferimento

Modelli INTRA

A seconda delle operazioni effettuate, dovranno essere presentati i seguenti elenchi riepilogativi delle operazioni intracomunitarie:

TIPOLOGIA OPERAZIONI e Modelli INTRA da utilizzare

Elenco riepilogativo delle seguenti categorie di operazioni effettuate nei confronti di soggetti passivi stabiliti in un altro Stato membro della Comunità europea (OPERAZIONI ATTIVE):

  • cessioni intracomunitarie di beni comunitari

Intra 1-bis

  • prestazioni di servizi rese, diverse da quelle di cui agli articoli 7-quater e 7-quinquies del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633

Intra 1-quater

Elenco riepilogativo delle seguenti categorie di operazioni acquisite presso soggetti passivi stabiliti in un altro Stato membro della Comunità europea (OPERAZIONI PASSIVE):

  • acquisti intracomunitari di beni comunitari

Intra 2-bis

  • prestazioni di servizi ricevute di cui all'art. 7-ter del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633

Intra 2-quater

Periodicità di presentazione dei modelli INTRA e soglie di riferimento

Oltre al nuovo termine di presentazione, ricordiamo che, a partire dal 2022, con Determinazione n 493869/RU del 23 dicembre 2021 le Dogane di concerto con l'Agenzia delle Entrate, sono state introdotte semplificazioni e modifiche agli elenchi riepilogativi Intrastat relativi:

  • alle cessioni e agli acquisti intracomunitari di beni (Modelli INTRA 1-bis e INTRA 2-bis)
  • e agli acquisti intracomunitari di servizi (Modello INTRA 2-quater),

aggiornando così i relativi Modelli (Scarica qui i nuovi modelli). 

Le disposizioni contenute nel provvedimento si applicano agli elenchi riepilogativi delle cessioni e degli acquisti intracomunitari aventi periodi di riferimento decorrenti dal 1° gennaio 2022.

Di seguito una tabella di riepilogo

Modello
Tipologia operazioni effettuate
Periodicità di trasmissione e soglie
 fini fiscali
fini statistici
INTRA 2-bis
acquisto beni intracomunitari
mensile: se in almeno uno dei 4 trimestri precedenti l'importo totale è stato pari o superiore a 350.000 euro*nosi
Non è più prevista la presentazione con cadenza trimestralenono
INTRA 2-quater
servizi intracomunitari ricevuti 
mensile: se in almeno uno dei 4 trimestri precedenti l'importo è stato pari o superiore a 100.000 euronosi
Non è più prevista la presentazione con cadenza trimestralenono
INTRA 1-bis
Cessioni intracomunitarie di beni
mensile: se in almeno uno dei 4 trimestri precedenti l'importo è stato pari o superiore a 50.000 euro.

Per le cessioni di beni, l’indicazione dei dati statistici nel Modello INTRA 1-bis è obbligatoria solo nel caso in cui, in uno dei 4 trimestri precedenti, l’ammontare cessioni intracomunitarie di beni supera i 100.000 euro.

sino
trimestrale: se nei 4 trimestri precedenti l'importo è stato inferiore a 50.000 euro.sino
INTRA 1-quater
servizi intracomunitari resi
mensile: se in almeno uno dei 4 trimestri precedenti l'importo è stato pari o superiore a 50.000 euro.sisi
trimestrale: se nei 4 trimestri precedenti l'importo è stato inferiore a 50.000 euro.sisi

*soglia elevata a partire dal 1° gennaio 2022, in luogo di 200.000,00 euro.

I modelli vanno presentati con cadenza mensile, entro la fine del mese successivo al mese di riferimento, da parte dei soggetti che superano i limiti di cui sopra. I soggetti che presentano un elenco riepilogativo con periodicità trimestrale e che, nel corso di un trimestre, superano la soglia di riferimento, devono presentare l’elenco riepilogativo con periodicità mensile a partire dal mese successivo a quello in cui tale soglia è superata

Pertanto, ad esempio:

  • entro il 31 ottobre 2022 (ora 25 ottobre), dovranno essere presentati i modelli INTRA relativi alle operazioni di settembre, da parte dei soggetti Iva che superano i limiti di cui sopra
  • sempre entro il 31 ottobre 2022 (ora 25 ottobre), dovranno essere presentati i modelli INTRA relativi alle operazioni del 3° trimestre (luglio, agosto, settembre) da parte dei soggetti Iva che non superano tali limiti.

Come chiarito nella Determina 18558 del 20 febbraio 2018, ai fini del calcolo della periodicità di presentazione dei Modelli INTRA, la Determinazione prot. n. 194409 del 25 settembre 2017 ha già chiarito che il nuovo sistema introdotto dalle modifiche normative intervenute in materia richiede, in ordine al superamento della soglia, una verifica effettuata distintamente per ogni categoria di operazioni

Il medesimo provvedimento stabilisce che le soglie operano in ogni caso in maniera indipendente e che il superamento della soglia per una singola categoria non incide sulla periodicità relativa alle altre tre categorie di operazioni.
Ad esempio, se nel corso di un trimestre un soggetto passivo ha realizzato:

  • acquisti intracomunitari di beni pari a 400.000 euro 
  • e, nel medesimo periodo, ha ricevuto servizi intracomunitari per 10.000 euro, 

sarà tenuto a presentare:

  • mensilmente l’elenco riepilogativo dei soli acquisti intracomunitari di beni, 
  • e non quello dei servizi intracomunitari ricevuti.

Tag: ADEMPIMENTI IVA ADEMPIMENTI IVA OPERAZIONI INTRA ED EXTRA COMUNITARIE OPERAZIONI INTRA ED EXTRA COMUNITARIE

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Commenti

Giovanni - 21/03/2019

Bell'articolo, grazie. Un dubbio sul superamento delle soglie. Sono trimestrale, ma in febbraio ho superato i 50mila di cessioni servizi. Secondo voi cosa dovrei fare: - Una comunicazione trimestrale in aprile, e poi comunicazioni mensili oppure - Una comunicazione trimestrale in aprile (per gennaio e febbraio) e una mensile (sempre in aprile, per marzo) oppure - Una comunicazione trimestrale in marzo (per gennaio e febbraio) e una mensile (in aprile, per marzo)

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