La comunicazione dati delle operazioni rilevanti ai fini IVA c. d. "spesometro£ può essere effettuata in forma aggregata per quanto riguarda le operazioni con obbligo di fatturazione a partire dal quelle riferite al periodo 2012. Ricordiamo però che non è consentita per
• gli acquisti da san Marino;
• gli acquisti e le cessioni da/nei confronti dei produttori agricoli di cui all'art. 34, 6° comma del D.p.r. 633/72 (ossia coloro che hanno realizzato nell'anno precedente un volume d'affari non superiore a 7.000 euro e scelgono di optare per il regime di esonero).
La comunicazione in forma aggregata prevede l'invio, per ogni cliente e fornitore:
- la partita Iva o in mancanza il codice fiscale;
- il numero delle operazioni aggregate;
- l'intero importo delle operazioni imponibili, non imponibili ed esenti;
- l'intero importo delle operazioni fuori campo Iva;
- l'intero importo delle operazioni con Iva non esposta in fattura;
- l'intero importo delle note di variazione;
- l'intera imposta sulle operazioni imponibile;
- l'intera imposta relativa alle note di variazione.