Nello Spesometro 2017, da presentare entro il 10 o il 20 aprile 2017 a seconda della periodicità della liquidazione IVA, vanno indicate le seguenti operazioni, sia d’acquisto che di vendita intercorse nel 2016:
- imponibili alle varie aliquote;
- non imponibili quali cessioni ad esportatori abituali (art. 8 c. 1 lett. c) DPR 633/1972;
- le prestazioni accessorie ad un’importazione / esportazione (ad esempio, servizi di spedizione e trasporto) ex art. 9 DPR n. 633/72 vanno indicate al netto degli importi esclusi (ad es. i diritti doganali);
- assimilate alle cessioni all'esportazione (art. 8-bis decreto Iva);
- per servizi internazionali (art. 9 decreto Iva);
- prudenzialmente consigliamo di inserire anche le operazioni di cui all’art. 7-ter ovvero diverse dall’art. 7-ter nei confronti di soggetti extraUE;
- classificabili come triangolazioni comunitarie ex art. 58 DL 331/93;
- esenti (art. 10 decreto Iva);
- le fatture ricevute da contribuenti minimi o forfettari (senza IVA): anch'esse vanno inserite nello spesometro. Dette fatture, infatti, anche in assenza dell'Iva, sono relative ad operazioni rilevanti ai fini IVA; l’esonero dalla comunicazione riguarda solo il contribuente minimo e non i clienti dello stesso. Analogamente per le fatture ricevute da un contribuente forfetario; adempimento inutile in quanto sara' impossibile il riscontro con la controparte;
- operazioni con paesi black list: già a decorrere dal 2016 è stata soppressa la comunicazione black list, di conseguenza anche le cessioni di beni/prestazioni di servizi, effettuate e ricevute, registrate o soggette a registrazione, nei confronti di operatori economici aventi sede, residenza o domicilio in Stati black list individuati dai DDMM 4.5.99 e 23.11.2001 vanno incluse nello spesometro;
- assoggettate a Split Payment;
- gli acquisti da San Marino assoggettati ad Iva, in quanto non comunicati durante l’anno nel quadro SE;
- le autofatture emesse per acquisti di beni, ovvero di servizi (artt. 7-quater e 7-quinques DPR 633/72) effettuati con controparti soggetti passivi d’imposta in altro Stato UE, nonché gli acquisti di beni, rilevanti ai sensi dell’art. 7-bis del DPR 633/72, effettuati presso operatori extraUE;
- soggette al regime speciale del margine limitatamente alla parte costituente base imponibile Iva;
- soggette al regime del reverse charge (es.: subappalti in edilizia, rottami, manutenzioni impianti, ecc.);
- le operazioni non soggette ad Iva per mancanza del requisito di territorialità, ma soggette all'obbligo di fatturazione;
- le cessioni gratuite di beni che formano oggetto dell'attività d'impresa; nel caso di autofatture per omaggi va indicata la P. Iva dell’impresa cedente;
- la destinazione di beni a finalità estranee all'impresa (cd. autoconsumo);
- fatture emesse a richiesta del cliente: per i soggetti che rilasciano la fattura a seguito di richiesta del cliente (commercianti al minuto, alberghi, ristoranti, ecc.), l’emissione della fattura determina comunque l’obbligo di comunicare l’operazione, a prescindere dall’importo;
- le operazioni effettuate nei confronti di privati, documentate da ricevuta fiscale o scontrino, per importi uguali o superiori a € 3.600, salvo che il pagamento sia avvenuto tramite carte di credito;
- le operazioni effettuate in applicazione del regime dei beni usati di cui al DL n. 41/95 non documentate da fattura, che sono oggetto di comunicazione se il totale del documento risulta di importo pari o superiore ad € 3.600.
- i corrispettivi rilevanti ai fini IVA emessi dalle farmacie a fronte dell’incasso delle distinte riepilogative ASL;
- in caso di fatture ricevute per leasing/noleggi l’utilizzatore è sempre obbligato ad inserirle nello Spesometro
L'articolo continua dopo la pubblicità
Ti potrebbero interessare i seguenti prodotti: