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SPESOMETRO 2017: ELENCO DELLE OPERAZIONI CHE DEVONO ESSERE COMUNICATE

Spesometro 2017: elenco delle operazioni che devono essere comunicate

Operazioni soggette alla comunicazione dello spesometro 2017: elenco

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Nello Spesometro 2017, da presentare entro il 10 o il 20 aprile 2017 a seconda della periodicità della liquidazione IVA, vanno indicate le seguenti operazioni, sia d’acquisto che di vendita intercorse nel 2016:

  • imponibili alle varie aliquote;
  • non imponibili quali cessioni ad esportatori abituali (art. 8 c. 1 lett. c) DPR 633/1972;
  • le prestazioni accessorie ad un’importazione / esportazione (ad esempio, servizi di spedizione e trasporto) ex art. 9 DPR n. 633/72 vanno indicate al netto degli importi esclusi (ad es. i diritti doganali);
  • assimilate alle cessioni all'esportazione (art. 8-bis decreto Iva);
  • per servizi internazionali (art. 9 decreto Iva);
  • prudenzialmente consigliamo di inserire anche le operazioni di cui all’art. 7-ter ovvero diverse dall’art. 7-ter nei confronti di soggetti extraUE;
  • classificabili come triangolazioni comunitarie ex art. 58 DL 331/93;
  • esenti (art. 10 decreto Iva);
  • le fatture ricevute da contribuenti minimi o forfettari (senza IVA): anch'esse vanno inserite nello spesometro. Dette fatture, infatti, anche in assenza dell'Iva, sono relative ad operazioni rilevanti ai fini IVA; l’esonero dalla comunicazione riguarda solo il contribuente minimo e non i clienti dello stesso. Analogamente per le fatture ricevute da un contribuente forfetario; adempimento inutile in quanto sara' impossibile il riscontro con la controparte;
  • operazioni con paesi black list: già a decorrere dal 2016 è stata soppressa la comunicazione black list, di conseguenza anche le cessioni di beni/prestazioni di servizi, effettuate e ricevute, registrate o soggette a registrazione, nei confronti di operatori economici aventi sede, residenza o domicilio in Stati black list individuati dai DDMM 4.5.99 e 23.11.2001 vanno incluse nello spesometro;
  • assoggettate a Split Payment;
  • gli acquisti da San Marino assoggettati ad Iva, in quanto non comunicati durante l’anno nel quadro SE;
  • le autofatture emesse per acquisti di beni, ovvero di servizi (artt. 7-quater e 7-quinques DPR 633/72) effettuati con controparti soggetti passivi d’imposta in altro Stato UE, nonché gli acquisti di beni, rilevanti ai sensi dell’art. 7-bis del DPR 633/72, effettuati presso operatori extraUE;
  • soggette al regime speciale del margine limitatamente alla parte costituente base imponibile Iva;
  • soggette al regime del reverse charge (es.: subappalti in edilizia, rottami, manutenzioni impianti, ecc.);
  • le operazioni non soggette ad Iva per mancanza del requisito di territorialità, ma soggette all'obbligo di fatturazione;
  • le cessioni gratuite di beni che formano oggetto dell'attività d'impresa; nel caso di autofatture per omaggi va indicata la P. Iva dell’impresa cedente;
  • la destinazione di beni a finalità estranee all'impresa (cd. autoconsumo);
  • fatture emesse a richiesta del cliente: per i soggetti che rilasciano la fattura a seguito di richiesta del cliente (commercianti al minuto, alberghi, ristoranti, ecc.), l’emissione della fattura determina comunque l’obbligo di comunicare l’operazione, a prescindere dall’importo;
  • le operazioni effettuate nei confronti di privati, documentate da ricevuta fiscale o scontrino, per importi uguali o superiori a € 3.600, salvo che il pagamento sia avvenuto tramite carte di credito;
  • le operazioni effettuate in applicazione del regime dei beni usati di cui al DL n. 41/95 non documentate da fattura, che sono oggetto di comunicazione se il totale del documento risulta di importo pari o superiore ad € 3.600.
  • i corrispettivi rilevanti ai fini IVA emessi dalle farmacie a fronte dell’incasso delle distinte riepilogative ASL;
  • in caso di fatture ricevute per leasing/noleggi l’utilizzatore è sempre obbligato ad inserirle nello Spesometro

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Cristina - 23/03/2017

Avete letto cosa avete scritto per la Black list? Già a decorrere dal 2016 è stata soppressa....e poi mi dite di includerla....vanno o non vanno?

dawnraptor - 24/03/2017

Le operazioni ex black list ora vanno incluse nello spesometro, ma non come comunicazione BL, ma semplicemente nelle operazioni con l'estero. Cambia molto, a partire dalle sanzioni. Inoltre, a parer mio viene a cadere l'obbligo di dichiarare le operazioni BL effettuate dalle ditte con le eventuali sedi all'estero. Per esempio, un edile italiano che apre partita iva in Francia, non dovrà più comunicare le operazioni con Montecarlo effettuate con la P.Iva francese. Credo ;)

PIETRO 79 - 18/04/2016

LE FATTURE EMESSE DA CONSORZIO POSTE MOTORI DEVONO ESSERE INDICATE NELLO SPESOMETRO?

Mario Bianchi - 09/09/2013

Spett. Redazione, segnalo un'inesattezza: Tuttavia, in via transitoria, per le operazioni relative al 2012 e 2013, è consentito continuare ad applicare la soglia di 3.600 Euro anche alle operazioni per le quali viene emessa fattura. NON A TUTTI è consentito, ma SOLO ai soggetti di cui agli articoli 22 e 74-ter del D.P.R. n. 633 del 1972. O sbaglio? Cordiali saluti

Susanna Finesso - 11/09/2013

Gentilissimo Mario hai ragione la frase è incompleta e la deroga riguarda solo le operazioni relative ai osggetti da te citati per le operazioni legate al turismo. Ti ringraziamo per la precisazione e provvediamo a riformulare il testo. Grazie ancora per la tua attenzione, un saluto.

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