Per la presentazione alle Commissioni tributarie di un ricorso è dovuto il contributo unificato, che dal 7 luglio 2011 ha sostituito l’imposta di bollo.
L’importo del contributo da versare varia a seconda del valore della lite. Per questo il ricorrente deve dichiarare nelle conclusioni del ricorso il valore della controversia (se non determinabile, il contributo è fissato in 120 euro).
Per valore della lite si intende l’importo del tributo che viene contestato , al netto degli interessi e delle eventuali sanzioni irrogate con l’atto impugnato. Se la controversia riguarda solo l’irrogazione di sanzioni, il valore è costituito dalla somma delle sanzioni stesse.
Se nel ricorso manca la dichiarazione del valore della lite, si presume un valore superiore a 200.000 euro per cui contributo è pari all’importo maggiore (1.500 euro)
IMPORTI DEL CONTRIBUTO UNIFICATO SUI RICORSI TRIBUTARI
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VALORE DELLA CONTROVERSIA
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CONTRIBUTO
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fino a € 2.582,28
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€ 30
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oltre € 2.582,28 e fino a € 5.000
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€ 60
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oltre € 5.000 e fino a € 25.000
(e liti di valore non determinabile)
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€ 120
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oltre € 25.000 e fino a € 75.000
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€ 250
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oltre € 75.000 e fino a € 200.000
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€ 500
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oltre € 200.000
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€ 1.500
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Il contributo unificato è aumentato della metà, se nel ricorso il contribuente o il difensore non indicano l'indirizzo PEC o se contribuente che f aricorso parte non indica il proprio codice fiscale.
Il pagamento del contributo unificato può essere effettuato:
• con il modello F23 (codice tributo 171T);
• con bollettino di conto corrente postale intestato alla sezione di tesoreria dello Stato competente per provincia;
• presso le rivendite di generi di monopolio e di valori bollati (es. tabaccai).
La ricevuta del versamento va allegata alla copia del ricorso da depositare presso la segreteria della Commissione tributaria.
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