- al valore del tributo al netto di interessi e sanzioni;
- con la sommatoria delle sanzioni irrogate nel caso in cui la controversia contenga solo sanzioni
- avvocati,
- dottori commercialisti,
- ragionieri e i periti commerciali,
- nonché i consulenti del lavoro purché non dipendenti dall’amministrazione pubblica.
Per le controversie in materia catastale ovvero concernenti l’estensione, il classamento dei terreni e la ripartizione dell’estimo fra i compossessori a titolo di promiscuità di una stessa particella, la consistenza, il classamento delle singole unità immobiliari urbane e l’attribuzione della rendita catastale sono abilitati anche gli ingegneri, architetti, geometri, periti edili, dottori in agraria, agronomi e periti agrari.
Importo della controversia maggiore di 3.000 euro | obbligo di assistenza tecnica da soggetti abilitati |
Importo della controversia minore di 3.000 euro | nessun obbligo di assistenza tecnica |