Il l ricorso alla Commissione tributaria provinciale va notificato per prima cosa all’Ufficio che ha emanato l’atto che si vuole impugnare entro 60 giorni dalla data in cui il contribuente lo ha ricevuto
Si precisa che i termini per la proposizione del ricorso sono sospesi nel periodo feriale dal 1º agosto al 15 settembre (tranne per gli atti di recupero degli aiuti di Stato), cioè questo periodo non va conteggiato nel determinare i 60 giorni di tempo disponibile.
Nel ricorso devono essere indicati:
• la Commissione tributaria cui è diretto:
• il ricorrente e il suo legale rappresentante, la relativa residenza o sede legale o domicilio eventualmente eletto nel territorio dello Stato;
• il codice fiscale e l’indirizzo di posta elettronica certificata;
• l’ufficio dell’Agenzia, ente locale o agente della riscossione nei cui confronti il ricorso è proposto;
• l’atto impugnato e l’oggetto della domanda;
• i motivi.
Il ricorso puo essere presentato in tre modi :
• mediante consegna diretta;
• per posta raccomandata , senza busta e con avviso di ricevimento;
• a mezzo notifica di ufficiale giudiziario.
Entro 30 giorni dal giorno in cui propone ricorso, il contribuente deve costituirsi in giudizio, cioè deve depositare o trasmettere alla Commissione tributaria l’originale del ricorso notificato o copia del ricorso consegnato o spedito per posta, con fotocopia della ricevuta di deposito o della spedizione per raccomandata.
Per la presentazione alle Commissioni tributarie di un ricorso è dovuto il contributo unificato, che dal 7 luglio 2011 ha sostituito l’imposta di bollo.
Inoltre, con il D.L. n. 138/2011 è stato introdotto l’obbligo di depositare, all’atto della costituzione in giudizio anche la nota di iscrizione a ruolo, contenente l’indicazione:
• delle parti;
• del difensore che si costituisce;
• dell’atto impugnato;
• della materia del contendere;
• del valore della controversia;
• della data di notifica del ricorso.
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