I gradi di giudizio
- in primo grado, dinanzi alla Commissione tributaria provinciale (CTP) territorialmente competente, si può ricorrere contro gli atti emessi dalle Agenzie delle Entrate e delle Dogane e dei monopoli da altri enti impositori (regioni, enti locali, camere di commercio, ecc.), dai soggetti iscritti all’albo per l’accertamento e la riscossione delle entrate degli enti locali e contro le cartelle di pagamento e i provvedimenti emessi dagli Agenti della riscossione;
- in appello, dinanzi alla Commissione tributaria regionale (CTR), per impugnare le sentenze emesse dalle Commissioni tributarie provinciali.
Le giurisdizioni
- tutte le controversie relative a tributi di ogni genere e specie, comunque denominati, compresi quelli regionali, provinciali e comunali, le sovrimposte e le addizionali, le relative sanzioni nonché gli interessi e ogni altro accessorio
- le controversie di natura catastale, come quelle concernenti, ad esempio, l’intestazione, la delimitazione, l’estensione, il “classamento” dei terreni e l’attribuzione della rendita catastale, nonché le controversie inerenti all’imposta o al canone comunale sulla pubblicità e al diritto sulle pubbliche affissioni.
I dati del fascicolo processuale
Limitatamente ai ricorsi in cui sono parte, l’accesso all’applicazione è consentito:
- alle Agenzie fiscali, alle Camere di commercio, agli Agenti della riscossione e agli Enti locali. Ciascuna struttura individua tra i propri dipendenti quelli autorizzati all’accesso ai servizi del Telecontenzioso
- ai professionisti abilitati al servizio “Entratel”
- ai cittadini abilitati al servizio “Fisconline”.
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