Sì, l’art. 9, comma 16, del D.L. 76/2013, interviene sull’art. 25 del D.L. 179/2012 in materia di start-up innovative, modificando i requisiti necessari alla definizione di start-up innovativa. In particolare, si prevede:
- la soppressione della lettera a) del comma 2 semplifica la necessaria attività di controllo dei requisiti delle startup innovative iscritte alla sezione speciale del registro delle imprese;
- la modifica al comma 2 alla lettera h) punto 1) uniforma la soglia del rapporto tra spese in ricerca e sviluppo e il maggiore valore tra il costo e il valore totale della produzione alle norme della Commissione europea in materia di imprese innovative (art. 35 del Regolamento (CE) 800/2008);
- la modifica al comma 2 lettera h punto 2) estende il vigente requisito opzionale per la qualifica di start-up innovativa alle imprese con almeno 2/3 della forza lavoro complessiva costituita da dipendenti e collaboratori che siano in possesso di una laurea magistrale;
- la modifica al comma 2 lettera h punto 3) specifica meglio il campo di applicazione della normativa, risolvendo il dubbio interpretativo legato alla tutela del software.