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QUALI SONO LE REGOLE PER LA COMPENSAZIONE DEI CREDITI IVA NEL 2013?

Quali sono le regole per la compensazione dei crediti IVA nel 2013?

Compensazione crediti IVA con le modifiche apportate dal decreto fiscale 2012 (DL N.16/2012)

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Per quanto riguarda il credito Iva, sono previste specifiche limitazioni con riguardo al termine a partire dal quale è possibile l’utilizzo in compensazione. In particolare, per effetto dell’art. 10, D.L. n. 78/2009   come da ultimo modificato dall’art. 8, commi 18-20, D.L. n. 16/2012 (c.d. Decreto fiscale 2012):
  •  i crediti IVA inferiori o pari a € 5.000 possono essere compensati seguendo le regole ordinarie valevoli per l’utilizzo in compensazione di tributi diversi dall’IVA (quindi dal 1° gennaio dell’anno successivo a quello in cui il credito è sorto);
  •  i crediti IVA superiori a € 5.000 possono essere compensati solo a partire dal giorno 16 del mese successivo a quello di presentazione:
    • della dichiarazione annuale (nel caso di credito Iva annuale);
    •  dell’istanza di rimborso trimestrale infrannuale (nel caso di credito Iva infrannuale).
Inoltre, se superiori a € 15.000, i crediti Iva, per poter essere compensati, devono anche essere accompagnati da:
  •  visto di conformità rilasciato da soggetti abilitati;
  •  in alternativa, relativamente ai contribuenti per i quali è esercitato il controllo contabile, sottoscrizione da parte dei revisori contabili.
La compensazione di un credito IVA superiore a € 5.000, inoltre, non può più avvenire tramite home banking o remote banking, ma solo con Entratel o Fisconline, direttamente o avvalendosi di un intermediario abilitato.

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