Per quanto riguarda il credito Iva, sono previste specifiche limitazioni con riguardo al termine a partire dal quale è possibile l’utilizzo in compensazione. In particolare, per effetto dell’art. 10, D.L. n. 78/2009 come da ultimo modificato dall’art. 8, commi 18-20, D.L. n. 16/2012 (c.d. Decreto fiscale 2012):
- i crediti IVA inferiori o pari a € 5.000 possono essere compensati seguendo le regole ordinarie valevoli per l’utilizzo in compensazione di tributi diversi dall’IVA (quindi dal 1° gennaio dell’anno successivo a quello in cui il credito è sorto);
- i crediti IVA superiori a € 5.000 possono essere compensati solo a partire dal giorno 16 del mese successivo a quello di presentazione:
- della dichiarazione annuale (nel caso di credito Iva annuale);
- dell’istanza di rimborso trimestrale infrannuale (nel caso di credito Iva infrannuale).
Inoltre, se superiori a € 15.000, i crediti Iva, per poter essere compensati, devono anche essere accompagnati da:
- visto di conformità rilasciato da soggetti abilitati;
- in alternativa, relativamente ai contribuenti per i quali è esercitato il controllo contabile, sottoscrizione da parte dei revisori contabili.
La compensazione di un credito IVA superiore a € 5.000, inoltre, non può più avvenire tramite home banking o remote banking, ma solo con Entratel o Fisconline, direttamente o avvalendosi di un intermediario abilitato.