Detti istituti deflattivi del contenzioso hanno lo scopo di riesaminare ed eventualmente definire la controversia in maniera più celere rispetto al procedimento avanti le Commissioni Tributarie con un risparmio di tempo e risorse rilevanti, tant’è che sono stati oggetto di revisione e ampliamento del campo di applicazione che è stato infatti esteso a tutte le controversie tributarie derivanti non solo dall’Agenzia delle Entrate, ma anche da Enti locali, Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, concessionari privati della riscossione.
Il reclamo deve essere proposto entro il termine per il ricorso e deve contenere la richiesta di annullamento totale o parziale dell’atto contestato; è possibile già in questa sede produrre una proposta di mediazione con rideterminazione della somma pretesa. Il reclamo deve essere notificato all’ente che ha emesso l’atto impugnato.
Da questo momento opera automaticamente la sospensione della riscossione.
L’ente impositore dispone di n. 90 giorni per rispondere al ricorrente accogliendo o meno le ragioni addotte nel reclamo.
L’ufficio deve esaminare il reclamo tenendo conto delle possibili incertezze relative alla controversia, della sostenibilità dell’accertamento e dell’economicità dell’azione di recupero.
Nel caso di mancato accoglimento cessano gli effetti della riscossione automatica e il ricorrente deve entro 30 giorni procedere alla costituzione in giudizio depositando il reclamo alla Commissione Tributaria Provinciale e provvedendo al pagamento del contributo unificato.
In effetti il reclamo si configura strutturalmente come un vero e proprio ricorso.
Qualora l’ufficio ed il ricorrente si accordino con una eventuale mediazione, si procede stilando un accordo contenente la specifica degli importi concordati e le eventuali modalità di rateizzazione.
Da notare che gli importi definiti, riconducibili ad imposte sui redditi, assumono rilevanza anche per i contributi previdenziali ed assistenziali.
Nell’ipotesi di mediazione le sanzioni sono applicate nella misura del 35% del minimo previsto.
Il pagamento rateale può avvenire in un massimo di otto rate trimestrali ovvero di sedici rate trimestrali se le somme dovute sono superiori a euro 50.000.
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Questo approfondimento è tratto dall'e-book : Contenzioso tributario che approfondisce i vari aspetti ed è aggiornato con il nuovo decreto attuativo del processo tributario telematico (D.M. 30 giugno 2016, in G.U. n. 161 del 12 luglio 2016).
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