Il calcolo del plafond delle spese di manutenzione deducibili è disciplinato dal comma 6 dell’art. 102 del TUIR che prevede la deducibilità delle spese di manutenzione, riparazione, ammodernamento e trasformazione, che dal bilancio non risultino imputate ad incremento del costo dei beni ai quali si riferiscono, nel limite del 5 per cento:
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del costo complessivo di tutti i beni materiali ammortizzabili quale risulta all'inizio dell'esercizio dal registro dei beni ammortizzabili;
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sul costo complessivo quale risulta alla fine dell'esercizio, per le imprese di nuova costituzione limitatamente al primo esercizio.
Nel plafond non si tiene conto dei beni la cui manutenzione è effettuata con il pagamento di compensi periodici dovuti contrattualmente a terzi.
L'eccedenza e' deducibile per quote costanti nei cinque esercizi successivi.
Il limite del 5% puo' variare per specifici settori produttivi, quali ad esempio le imprese di autotrasporto, siderurgiche, estrattive, navi e aeromobili.
Per il calcolo del plafond in generale non si tiene conto :
Le spese di manutenzione, riparazione, ammodernamento e trasformazione, che dal bilancio non risultino imputate ad incremento del costo dei beni ai quali si riferiscono, sono deducibili nel limite del 5 per cento del costo complessivo di tutti i beni materiali ammortizzabili quale risulta all'inizio dell'esercizio dal registro dei beni ammortizzabili; per le imprese di nuova costituzione il limite percentuale si calcola, per il primo esercizio, sul costo complessivo quale risulta alla fine dell'esercizio. L'eccedenza e' deducibile per quote costanti nei cinque esercizi successivi. Per specifici settori produttivi possono essere stabiliti, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, diversi criteri e modalita' di deduzione. Resta ferma la deducibilita' nell'esercizio di competenza dei compensi periodici dovuti contrattualmente a terzi per la manutenzione di determinati beni, del cui costo non si tiene conto nella determinazione del limite percentuale sopra indicato. (123) (150)
• dei beni acquistati in corso d’anno
• dei beni ceduti in corso d’anno che continuano a rilevare per il loro intero valore, in quanto presenti al 01.01 dell’esercizio.