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PER LA DETRAZIONE DEI LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA QUANDO VA INVIATA LA COMUNICAZIONE ALL'ENEA?

Per la detrazione dei lavori di riqualificazione energetica quando va inviata la comunicazione all'ENEA?

Comunicazione all'Enea per la detrazione sempre entro 90 giorni da fine lavori e sanabile con Remissione in bonis

Ascolta la versione audio dell'articolo
l’Agenzia delle Entrate, nella Circolare 13/E del 9.5.2013, ha chiarito che la documentazione da presentare all'ENEA  relativa agli interventi ammessi alla detrazione del 55% ( per la verifica dei requisiti di carattere tecnico ai fini del risparmio energetico,monitoraggio e comunicazione dei risultati)  va inviata:
• per lavori eseguiti a cavallo del 2012 e del 2013 con spese sostenute in entrambi gli anni , entro 90 giorni dalla data di fine lavori, che non necessariamente deve cadere entro il 30.6.2013.
• per lavori conclusi nel 2012 con parte delle spese sostenute anche nel 2013,  sempre  entro 90 giorni dalla fine lavori,  ma  in questa ipotesi in caso di ulteriori spese, sostenute successivamente all'invio,  il contribuente potrà integrare la scheda informativa entro il termine di presentazione della dichiarazione dei redditi nella quale la spesa può essere portata in detrazione (ad esempio se l'ulteriore spesa è effettuata nel 2013 la rettifica della scheda informativa dovrà essere inviata entro settembre 2014).
L'agenzia ha specificato anche che alla comunicazione di fine lavori è applicabile l'istituto della c.d. “remissione in bonis”.
Di conseguenza, il contribuente che non ha inviato la documentazione all’ENEA nel termine dei 90 giorni, può usufruire della regolarizzazione purché:
• la violazione non sia stata constatata né siano iniziati accessi, ispezioni, verifiche;
• il contribuente “abbia i requisiti sostanziali”;
• la trasmissione tardiva avvenga “entro il termine di presentazione della prima dichiarazione utile” intesa come “la prima dichiarazione dei redditi il cui termine di presentazione scade successivamente al termine previsto"
• versi contestualmente la sanzione pari a € 258 tramite il mod. F24 (codice tributo “8114”), senza possibilità di compensazione.

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