Nella determinazione dell'IVIE (0,76% o dello 0,4% nel caso di abitazione principale sul del valore dell’immobile) se risulta un importo inferiore a euro 200,00, l'imposta non è dovuta. In questo caso, il contribuente non deve neanche indicare i dati relativi all’immobile nel quadro RM della dichiarazione dei redditi, fermo restando l’obbligo di compilazione del modulo RW2.
L’aliquota scende allo 0,4% per gli immobili adibiti ad abitazione principale (e per le relative pertinenze), per i quali è possibile, inoltre, detrarre dall’imposta (fino a concorrenza del suo ammontare):
- 200,00 euro, rapportati al periodo dell’anno durante il quale l’immobile è destinato ad abitazione principale
- per il 2012 e 2013, 50,00 euro per ciascun figlio di età non superiore a 26 anni, che dimori abitualmente e risieda anagraficamente nell’immobile. L’importo complessivo di questa detrazione non può essere superiore a 400,00 euro.
Dall’Ivie è possibile dedurre l’eventuale imposta patrimoniale versata nello Stato in cui è situato l’immobile.
Inoltre, per gli immobili situati in Paesi appartenenti alla UE o aderenti allo Spazio economico europeo che garantiscono un adeguato scambio di informazioni, è possibile sottrarre anche l’eventuale eccedenza di imposta reddituale estera sugli stessi immobili, non utilizzata come credito Irpef (articolo 165 del Tuir).
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