Il quadro RW deve essere compilato, ai fini del monitoraggio fiscale, dalle persone fisiche residenti in Italia che detengono investimenti all’estero e attività estere di natura finanziaria a titolo di proprietà o di altro diritto reale indipendentemente dalle modalità della loro acquisizione e, in ogni caso, ai fini dell’Imposta sul valore degli immobili all’estero (IVIE) e dell’Imposta sul valore dei prodotti finanziari dei conti correnti e dei libretti di risparmio detenuti all’estero (IVAFE).
Nel quadro RW si evidenzia l'introduzione di due nuove caselle nei righi da RW1 a RW5:
- campo 20, da barrare da parte del contribuente che adempie soltanto agli obblighi relativi al monitoraggio fiscale, ma che per qualsiasi ragione non è tenuto al versamento dell’IVIE/IVAFE;
- campo 24, da barrare nel caso in cui i cointestatari siano più di due.
Ai fini della compilazione del quadro RW si ricorda che la “Legge Europea 2013 bis” n. 161/2014 ha modificato l’ambito di applicazione dell’IVAFE, prevedendo che si applichi solo sui prodotti finanziari detenuti all'estero e i conti correnti ed i libretti di
risparmio detenuti all'estero (le parole "attività finanziarie" sono state sostituite dalle parole "prodotti finanziari").
L’obbligo di monitoraggio non sussiste per i depositi e conti correnti bancari costituiti all’estero il cui valore massimo complessivo raggiunto nel corso del periodo d’imposta non sia superiore a 10.000 euro (art. 2, comma 4-bis, del decreto legge 28 gennaio 2014, n. 4, convertito con modificazioni dalla legge 28 marzo 2014, n. 50); resta fermo l’obbligo di compilazione del quadro laddove sia dovuta l’IVAFE.
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