per modificare la destinazione d’uso delle parti comuni, l’art. 1117-ter introdotto dalla riforma del condominio del 2012, dispone che la convocazione dell’assemblea deve essere affissa per non meno di 30 giorni consecutivi nei locali di maggior uso comune e deve effettuarsi mediante lettera raccomandata anche PEC, in modo da pervenire almeno 20 giorni prima della convocazione.
Essa deve indicare, a pena di nullità, quali parti comuni saranno oggetto di modifica e qual è la nuova destinazione d’uso.
L’assemblea può deliberare sul con un numero di voti che rappresenti i 4/5 dei partecipanti al condominio ed i 4/5 del valore dell’edificio.
La deliberazione deve contenere la dichiarazione espressa che sono stati effettuati gli adempimenti per la convocazione dell’assemblea.
La norma consente pertanto di deliberare le suddette modifiche delle destinazioni d’uso senza pretendere l’unanimità, peraltro, subordinandole a una doppia maggioranza. In ogni caso, restano vietate le modificazioni delle destinazioni d’uso che:
• rechino pregiudizio alla stabilità o alla sicurezza dell’edificio;
• alterino il decoro architettonico dello stabile (art. 1117-ter co. 5 c.c.).