Il nuovo art. 71 del RD 318/42, modificato dalla L. 220/2012, stabilisce che gli amministratori di condominio devono:
• essere in possesso dei diritti civili;
• non aver commesso delitti contro la pubblica amministrazione, l’amministrazione della giustizia, la fede pubblica, il patrimonio;
• non aver commesso altri delitti non colposi per i quali è prevista la pena della reclusione da 2 a 5 anni;
• non essere sottoposti a misure di prevenzione divenute definitive;
• non essere interdetti o inabilitati;
• non essere annotati nell’elenco dei protesti cambiari;
• aver conseguito il diploma di scuola secondaria di secondo grado;
• aver frequentato un corso di formazione iniziale ed aver svolto attività di formazione periodica in materia di amministrazione condominiale.
Gli ultimi due requisiti (diploma di scuola secondaria e frequenza di un corso di formazione) non sono richiesti qualora l’amministratore:
• sia uno dei condòmini dello stabile;
• abbia svolto l’attività di amministrazione condominiale per almeno un anno, nell’arco dei 3 anni precedenti all’entrata in vigore della riforma; resta salvo però l’obbligo di formazione periodica.
Proprio in merito alla formazione specifica obbligatoria per gli amministratori di condominio è stato emanato dal Minsitero della Giustizia il D.M. 140 del 13.8.2014 per disciplinare criteri, modalità e contenuti dei corsi di formazione e di aggiornamento obbligatori e i requisiti del responsabile scientifico e dei formatori.