In base al nuovo art. 1129 del c.c. introdotto con la Legge 220 dell’11.12.2012, l’amministratore di condominio è nominato:
- dall’assemblea, con una maggioranza pari alla metà degli intervenuti alla stessa, rappresentanti almeno la metà del valore dell’edificio;
- dall’autorità giudiziaria su ricorso di uno o più condòmini o dell’amministratore dimissionario, qualora:
- l’assemblea non vi abbia provveduto;
- i condòmini siano più di 8.
L’amministratore, una volta nominato, comunica i propri dati anagrafici e professionali, il codice fiscale, ovvero in caso di società, la sede legale e la denominazione.
Viene confermata la durata annuale dell’incarico di amministratore; al termine, lo stesso si intende rinnovato automaticamente per un’ulteriore annualità. Una volta avvenuta la nomina o il rinnovo dell’incarico, sul luogo di accesso al condominio o di maggior uso comune, accessibile anche ai terzi, deve essere affissa l’indicazione delle generalità, del domicilio e dei recapiti, anche telefonici, dell’amministratore.