Per le vendite di immobili ad uso abitativo (e relative pertinenze), effettuate nei confronti di persone fisiche che non agiscono nell’esercizio di attività commerciali, artistiche o professionali, la base imponibile ai fini delle imposte di registro, ipotecarie e catastali può essere costituita dal “valore catastale” dell’immobile, oppure dal corrispettivo pagato, a condizione che nell’atto sia indicato l’effettivo corrispettivo pattuito per la cessione.
Il calcolo del valore catastale si determina come segue:
• le imposte di registro, ipotecaria e catastale saranno calcolate sul corrispettivo effettivamente pattuito;
• sarà dovuta una sanzione dal 50% al 100% della differenza tra l’imposta dovuta e quella già versata.
L’acquirente, per poter fruire dell’applicazione delle imposte (di registro, ipotecaria, catastale) sul valore catastale dell’immobile, deve farne esplicita richiesta al notaio. Questo sistema di tassazione prevede, inoltre, una riduzione del 30% dell’onorario del notaio, che viene calcolato sul valore dell’immobile indicato nell’atto.
Alle cessioni degli immobili ad uso diverso da quello abitativo (terreni, negozi, uffici, eccetera) e loro pertinenze, non può essere applicata questa modalità di tassazione.
Le imposte di registro, ipotecaria e catastale sono versate dal notaio al momento della registrazione dell’atto.