La compravendita o "cessione a titolo oneroso" di un fabbricato tra soggetti privati:
• entro i 5 anni dall’acquisto o costruzione, può generare, per il venditore, una “plusvalenza”, vale a dire una differenza positiva tra il corrispettivo percepito nel periodo d’imposta ed il prezzo di acquisto o il costo di costruzione del bene ceduto, aumentato dei costi inerenti il bene stesso. Tale plusvalenza è considerata “reddito diverso” e, come tale, assoggettato a tassazione ordinaria con le normali aliquote Irpef.
• oltre i 5 anni, non genera una plusvalenza e, quindi, non è imponibile Irpef.
Non generano plusvalenza, invece, le cessioni a titolo oneroso di:
• immobili pervenuti per successione;
• immobili ricevuti in donazione, se, con riferimento alla persona che ha donato l’immobile, sono trascorsi 5 anni dall’acquisto o costruzione dello stesso;
• le unità immobiliari urbane che, per la maggior parte del periodo intercorso tra l’acquisto (o la costruzione) e la cessione, sono state adibite ad abitazione principale del cedente o dei suoi familiari.
In alternativa alla tassazione ordinaria, la plusvalenza derivante dalla vendita può essere assoggettata ad un’imposta sostitutiva pari al 20%. Il venditore, infatti, ha la facoltà di chiedere all’atto della cessione, con dichiarazione resa al notaio, che sulle plusvalenze realizzate sia applicata un’imposta sostitutiva di quella sul reddito. Il notaio stesso provvede ad applicare e a versare l’imposta sostitutiva, ricevendo dal venditore la somma relativa e, successivamente, comunica all’Agenzia delle Entrate i dati relativi alla compravendita.