Il Decreto crescita bis 2012 (D.L 179/2012; convertito L.212/2012) ja disciplinato la normativa per le start up innovative. In generale le start-up innovative sono società di capitali non quotate, anche a formazione cooperativa, caratterizzate da alto contenuto tecnologico.
In particolare,al comma 4 dell'art 25 del Decreto crescita Bis, viene definito il concetto di "start up innovativa" a vocazione sociale, la qualtre oltre al possesso dei requisiti previste per le società non a vocazione sociale, deve soddisfare altre due condizioni.
- operare in assenza dello scopo di lucro.
- operare in via esclusiva nei settori indicati all'art. 2, comma 1, del DL 155 del 24 marzo 2006, cioè:
- assistenza sociale,
- assistenza sanitaria,
- assistenza socio-sanitaria,
- educazione, istruzione e formazione
- tutela dell'ambiente e dell'ecosistema,
- valorizzazione del patrimonio culturale
- turismo sociale,
- formazione universitaria e post-universitaria;
- ricerca ed erogazione di servizi culturali;
- formazione extra-scolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica ed al successo scolastico e formativo;
- servizi strumentali alle imprese sociali.
L'articolo continua dopo la pubblicità
Potrebbe interessarti l'e-book Start up innovative 2016 che spiega tutti i passi da compiere per creare una start up s.r.l senza notaio, a cui si rimanda per maggiori approfondimenti.
Segui il Dossier Start up e crowfunding per tanti aggiornamenti e approfondimenti!